C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 13/12/2018 – Delibera – gara del 8/12/2018 CASTENEDOLESE – BORGOSATOLLO

gara del 8/12/2018 CASTENEDOLESE - BORGOSATOLLO Dagli atti di gara si rileva che la gara è stata sospesa al 25º del 1ºtempo, a seguito di malfunzionamento dell'impianto d'illuminazione.

Dopo circa venti minuti di attesa e constatata la impossibilità a ripristinare il funzionamento dell'impianto di illuminazione, l'arbitro per tal motivo decretava la definitiva sospensione della gara anche a salvaguardia dell'incolumità dei calciatori.

La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C.

relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U.

nº.19).

"La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19-gennaio-1995 C.U. nº. 16)".

La società Castenedolese rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata disputa dell'incontro.

PQS

DELIBERA

Di comminare alla società Castenedolese, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it