C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/12/2018 SETTIMO MILANESE – VOGHERA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 16/12/2018 SETTIMO MILANESE - VOGHERA
Dagli atti di gara si rileva che ripetutamente durante lo svolgimento dell'incontro i sostenitori della società Voghera insultavano, offendevano e minacciavano i calciatori locali: in particolare al 33º del secondo tempo dagli spalti lanciavano sul terreno di giuoco un bidone contenente spazzatura senza colpire nessuno; tuttavia la gara doveva essere interrotta per consentire di ripristinare il terreno di giuoco. Il direttore di gara tramite i capitani delle squadre interveniva al fine di far cessare il comportamento dei citati sostenitori. Al 34º del secondo tempo sempre i sostenitori citati lanciavano sul terreno di giuoco un secondo bidone pieno di spazzatura che fortunatamente passava a circa mezzo metro di distanza da un assistente ufficiale, senza colpirlo. Di nuovo veniva interrotta la gara e sia i dirigenti sia i calciatori invano cercavano di far cessare gli atteggiamenti pericolosi dei sostenitori della società Voghera ma senza ottenere risultato alcuno, anzi tali sostenitori lanciavano sul terreno di giuoco tre oggetti di plastica e mostrando bottiglie di vetro urlavano verso il direttore di gara.
Constatata la impossibilità a ripristinare una normale situazione ambientale l'arbitro decretava la definitiva sospensione della gara anche e soprattutto a salvaguardia dell'incolumità dei calciatori.
La società Voghera rimane pertanto oggettivamente responsabile della mancata regolare disputa dell'incontro.
PQS
DELIBERA
Di omologare il risultato conseguito sul terreno di giuoco: Settimo Milanese - Voghera 11-0.
Di comminare alla società Voghera, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori, la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 nonché la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse.