C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 31/01/2019 – Delibera – gara del 27/ 1/2019 LARIOINTELVI – ESPERIA LOMAZZO CALCIO
gara del 27/ 1/2019 LARIOINTELVI - ESPERIA LOMAZZO CALCIO Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 26º del secondo tempo il direttore di gara ha sospeso definitivamente l'incontro per quanto di seguito riportato.
Al 13º del secondo tempo la gara veniva temporaneamente sospesa a causa della presenza di nebbia che impediva la regolare visione del terreno di gioco da porta a porta: mentre il capitano ospite chiedeva di continuare la gara il capitano locale ne chiedeva invece la sospensione. La gara rimaneva sospesa per 21 minuti durante i quali cadeva della neve che copriva alcune linee di un'area di rigore e la linea di porta.
L'arbitro chiedeva che venisse rimossa la neve al fine di liberare le citate linnee coperte ma mentre riceveva l'opposizione dei calciatori locali i calciatori ospiti "si sono messi a pulire con i piedi le linee rendendole ben visibili in circa due minuti". La gara quindi riprendeva ed al 20º del secondo tempo, a seguito di fallo sul portiere della società Lomazzo, Calabrò Alberto, veniva fischiata una punizione a favore di tale società ma il calciatore Calabrò nel frattempo colpiva con "un calcio senza l'utilizzo di vigoria sproporzionata" l'avversario venendo ammonito e successivamente espulso. Nella concitazione del momento alla richiesta all'arbitro da parte dei calciatori locali se il gioco sarebbe stato ripreso con un calcio di rigore l'arbitro rispondeva erroneamente di si, salvo poi ravvedersi e spiegare che il giuoco sarebbe ripreso con un calcio di punizione contro la società locale.
Nel frattempo l'arbitro provvedeva alla sostituzione richiesta al fine di consentire l'ingresso del portiere di riserva al posto di altro calciatore e quando stava per dare il segnale della ripresa del giuoco si rendeva conto che buona parte dei calciatori della società Lariointelvi stavano abbandonando il terreno di giuoco recandosi negli spogliatoi. Il tecnico della società Lariointelvi signor Brenta Federico gli comunicava la decisione assunta dalla società Lariointelvi di ritirare la squadra e lo invitava a raggiungere lo spogliatoio dove da parte di un dirigente locale (indicato come presidente onorario tuttavia non personalmente identificato dall'arbitro) motivava la decisione col fatto che in primo luogo veniva contestata la decisione di far rientrare in gioco il portiere titolare della società avversaria espulso ed in secondo luogo per il fatto che rivendicava la impraticabilità del terreno di giuoco.
Quanto al primo punto va detto che il fatto non si è verificato infatti essendosi concretizzata l'espulsione del portiere titolare nº1 della società Lomazzo, Calabrò Alberto, avveniva regolarmente la sostituzione al 24º del 2º tempo tra il calciatore nº 10 Clerici Elia ed il nº 12 Mosca Luca rimanendo perciò la società Lomazzo con dieci calciatori.
Quanto al secondo punto vale la pena ricordare che la declaratoria di praticabilità del terreno di giuoco è competenza esclusiva del direttore di gara ai sensi della regola 1 del giuoco del calcio, Decisioni ufficiali della FIGC nº 3 e come ribadito dall'articolo 60 delle NOIF: " 1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. "e non è sindacabile in alcun modo. Di certo non è competenza delle società cui invece compete la responsabilità della gestione e della praticabilità del terreno di gioco (C.A.F. 7-marzo-1991 C.U. 24).
Va inoltre ricordato che l'articolo 53 delle Noif: "Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato", dispone:
1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1bis comma1 del C.G.S.
Visto l'articolo 53 delle Noif.
P.Q.S.
DELIBERA
Di comminare alla società Lariointelvi la sanzione della perdita della gara per 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica.
Di comminare alla società Lariointelvi oggettivamente responsabile la sanzione dell'ammenda di Euro 250,00 per i fatti a lei attribuiti e per violazione dell'articolo 1bis del CGS.
Di comminare alla società Lariointelvi la sanzione dell'ammenda di Euro 70,00 perché propri sostenitori offendevano l'arbitro.