C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/02/2019 – Delibera – gara del 17/ 2/2019 RIVOLTANA – BRUZZANO CALCIO
gara del 17/ 2/2019 RIVOLTANA - BRUZZANO CALCIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 40 del 21.2.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Rivoltana calcio.
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " nel corso del 2º tempo ed in particolare dal 38º con due calciatori nati nell'anno 1997 un calciatore nato nell'anno 1998 ed un calciatore nato nell'anno 2000, inoltre dal 42à del secondo tempo a seguito della sostituzione del calciatore nº 7 rimaneva con solo tre calciatori " cosiddetti giovani; pertanto chiede a carico della società Bruzzano l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Bruzzano, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 4 Cicolella Roberto nato il 24-4-2001; nº 5 Vergara Guido nato il 26-6-1997; nº 7 Delfino Antonio nato il 20-2-1999 e nº 9 Gulmini Raoul nato il 21-4-1999.
Al 1º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 4 Cicolella Roberto nato il 24-4-2001 col nº 17 Alfonso Dextre Oscar nato il 7-7-2000; al20º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Vargas Edwin nato nel 1994 col nº 14 Rojac Valverde Brayam nato il 6-3-1997; al 33º del2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Gulmini Raoul nato il 21-4-1999 col nº 13 Caprio Luciano nato nel 1985 ( da questo momento aveva sul terreno di gioco un calciatore nato nell'anno 2000; uno nato nell'anno 1999 e due calciatori nati dall'anno 1997 ma rimaneva senza un calciatore nato dall'anno 1998 in poi); al 38º del 2º tempo ha sostituito, ma tale sostituzione non ha rilevanza ai fini della decisione, il calciatore nº 10 nato nel 1996 col nº 15 nato nel 1979 ed infine al 42º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Delfino Antonio nato il 20-2-1999 col nº 16 El Shiekh Ahmed nato nel 1990 ( da questo momento in tal modo rimaneva con solo tre calciatori "giovani" ).
Quindi effettivamente a seguito delle sostituzioni del 2º tempo la società Bruzzano ha violato la vigente normativa.
Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 CRL del 5-7-18 Punto 3.2.19. A/2 lett b) pag. 28 e segg.
il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:
- 1 calciatore nato dal 01.01.1997
- 1 calciatore nato dal 01.01.1998
- 1 calciatore nato dal 01.01.1999
- 1 calciatore nato dal 01.01.2000
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:
- " espulsione dal campo;
- " casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Dato atto che la società Bruzzano non ha inviato deduzioni.
Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Bruzzano la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo se versata.