C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/03/2019 – Delibera – gara del 23/ 2/2019 RIVOLTANA – CASTELLEONE
gara del 23/ 2/2019 RIVOLTANA - CASTELLEONE Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 41 del 28.2.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Castelleone.
Il reclamo è stato regolarmente presentato secondo le modalità previste dal vigente CGS.
Dall'esame dei motivi del reclamo la Società Castelleone fa presente che nel secondo tempo a seguito della effettuazione di un calcio di rigore da parte di proprio calciatore il portiere avversario parava il tiro che finiva sul palo, il pallone rimbalzava all'interno dell'area dove il calciatore che aveva effettuato il tiro riprendendo il pallone lo calciava in rete l'arbitro tuttavia annullava. In tal modo veniva commesso un errore tecnico che a fine gara veniva fatto presente e riconosciuto dal direttore di gara: per tal motivo la Società Castelleone chiede la ripetizione della gara. La Società Rivoltana ha fatto pervenire proprie deduzioni in proposito con le quali afferma che non vi è stato errore tecnico in occasione della rete annullata su calcio di rigore in quanto il pallone senza deviazione alcuna finiva sul palo e ritornava in campo venendo dal medesimo calciatore calciato in rete.
Significa poi che a fine gara si è verificato un episodio di violenza nei confronti del proprio allenatore episodio che sarebbe peraltro segnalato dal direttore di gara: tale comunicazione è generica e pertanto in questa parte inammissibile.
Dagli atti di gara, sentito l'arbitro e visto il supplemento di rapporto in data 26-2-2019, risulta che quanto sostenuto dalla Società Castelleone corrisponde al vero, infatti l'arbitro ammette di avere commesso un errore di natura tecnica erroneamente annullando alla società Castelleone una rete regolarmente segnata a seguito della effettuazione di un tiro di rigore Infatti l'esecutore del tiro di rigore riprendeva il pallone calciandolo in rete dopo che lo stesso deviato sul palo dal portiere rimbalzava in campo.
La gara quindi ha avuto svolgimento irregolare ed il reclamo pertanto deve essere accolto.
Va ricordato che il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.
PQM
DELIBERA
Di accogliere il reclamo.
Di disporre la ripetizione della gara a cura del CR Lombardia.
Di accreditare la tassa reclamo, se versata.