F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 138/TFN – SD del 9 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7280/474pf21-22/GC/gb del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Francesco Antonio Modesto – Reg. Prot. 129/TFN-SD

Decisione/0138/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0129/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)

Salvatore Accolla – Componente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 5 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7280/474pf21-22/GC/gb del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. Francesco Antonio Modesto,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 25 marzo 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Francesco Antonio Modesto per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 CGS per aver pronunciato, nel corso della gara Reggina - Crotone del 12 febbraio 2022, al 16° e al 18° minuto del promo tempo, due distinte espressioni blasfeme.

La fase istruttoria

In data 14.02.2022 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 474pf21-22, avente ad oggetto “Segnalazione del collaboratore della Procura Federale designato al controllo della gara del Campionato di Serie B Reggina – Crotone del 12 febbraio 2022 in ordine alla condotta tenuta dall’allenatore del FC Crotone, sig. Modesto Francesco Antonio”. L’attività istruttoria comportava l’acquisizione della relazione di controllo gara e allegati a firma dei Collaboratori della Procura Federale delegati, il modello AS400 dell’indagato e il censimento del FC Crotone Srl.

A seguito della notifica della CCI, il sig. Modesto non chiedeva di essere sentito né presentava memoria.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 21 aprile 2022, il difensore del deferito presentava memoria difensiva, con eccezioni di rito e di merito, nonché istanza di rinvio per precedente impegno professionale che veniva accolta con fissazione di nuova udienza al 5 maggio 2022.

Il dibattimento

All’udienza del 5 maggio 2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, l’avv. Fabio Esposito per la Procura Federale e l’avv. Elio Manica per il sig. Modesto.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, richiamate le decisioni n. 108/TFNSD/2021-2022 depositata in data 11 marzo 2022 e n. 75/CFA-2021-2022 depositata in data 15 aprile 2022, dichiarava di rinunciare al deferimento. L’avv. Elio Manica nulla osservava.

La decisione

Il Collegio nulla ha da osservare in relazione alla dichiarata rinuncia al deferimento, in ragione dei richiami alla giurisprudenza endofederale da parte del rappresentante della Procura Federale, la quale avrebbe condotto alla declaratoria di inammissibilità del deferimento stesso.

Ne va, quindi, dichiarata l’improcedibilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento per intervenuta rinuncia da parte della Procura Federale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

Carlo Sica

 

Depositato in data 9 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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