C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/03/2019 – Delibera – ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 GIRONE A Gara Accademia Sandonatese – Fanfulla del 03/03/2019 (2-1)

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 GIRONE A Gara Accademia Sandonatese - Fanfulla del 03/03/2019 (2-1)

Dagli atti di gara risulta che al 34' del 1º tempo è stato ammonito il calciatore n. 5 Sasso Fabio nato il 20/04/2003 della Società Fanfulla. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il n. 5 tuttavia non risulta tesserato per la società in questione.

Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'ufficio tesseramento del C.R.L. .

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visto l'art. 17 co. 5 punto a) del Codice di Giustizia Sportiva.

PQS

DELIBERA

a) Di comminare a carico della società Fanfulla la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda  di Euro 30,00 per avere utilizzato un calciatore non tesserato

b) Di inibire fino al 03/04/2019 il dirigente accompagnatore della società Fanfulla sig. Scaramuzza Antonio per avere permesso l' accesso in campo a persona non tesserata.

c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

 

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