C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/03/2019 – Delibera – ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 GIRONE A Gara Accademia Sandonatese – Fanfulla del 03/03/2019 (2-1)
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 GIRONE A Gara Accademia Sandonatese - Fanfulla del 03/03/2019 (2-1)
Dagli atti di gara risulta che al 34' del 1º tempo è stato ammonito il calciatore n. 5 Sasso Fabio nato il 20/04/2003 della Società Fanfulla. All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il n. 5 tuttavia non risulta tesserato per la società in questione.
Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'ufficio tesseramento del C.R.L. .
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l'art. 17 co. 5 punto a) del Codice di Giustizia Sportiva.
PQS
DELIBERA
a) Di comminare a carico della società Fanfulla la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di Euro 30,00 per avere utilizzato un calciatore non tesserato
b) Di inibire fino al 03/04/2019 il dirigente accompagnatore della società Fanfulla sig. Scaramuzza Antonio per avere permesso l' accesso in campo a persona non tesserata.
c) Si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.