C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 14/03/2019 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 3/ 3/2019 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L – CISANESE

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 3/2019 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L - CISANESE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 42 del 7.3.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Seregno.

Il reclamo è stato regolarmente presentato secondo le modalità previste dal vigente CGS.

Dato atto che le considerazioni espresse dalla reclamante in premessa e relative alla conduzione tecnica della gara da parte dell'arbitro non possono essere accolte, dall'esame dei motivi del reclamo si rileva che in ambito di recupero del 2º tempo, il direttore di gara concedeva un calcio di rigore a favore della squadra ospite per un fallo avvenuto fuori dall'area di rigore e col direttore di gara lontano. In proposito la reclamante sostiene (peraltro "consapevole che la documentazione non sarà accettata" di essere in possesso di fotogramma comprovante quanto affermato").

Nell'occasione, a seguito delle proteste dei propri calciatori, veniva espulso uno di essi tuttavia il direttore di gara senza cambiare il proprio convincimento, faceva effettuare il tiro di rigore che finiva in rete e convalidava tale rete senza accorgersi che il calciatore espulso della propria società "era ancora in campo di giuoco nel momento in cui la squadra ospite batteva il calcio di rigore".

Per tali motivi segnalando un "doppio errore tecnico" chiede la ripetizione della gara.

Dagli atti ufficiali di gara, sentito telefonicamente l'arbitro e visto il supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 12.3.2019, ore 16,28 risulta che al 41º del secondo tempo l'arbitro concedeva alla società Cisanese un calcio di rigore per un fallo di giuoco avvenuto "all'interno dell'area di rigore", a seguito di ciò provvedeva alla espulsione del calciatore della società Seregno calcio nº 5 Sartori Marco che prima dell'effettuazione del calcio di rigore è stato allontanato ... e si trovava all'esterno del recinto di giuoco al momento della ripresa".

La Società Cisanese non ha fatto pervenire proprie deduzioni in proposito.

Al fine di decidere in ordine al reclamo, occorre rilevare che quanto sostenuto dalla reclamante non corrisponde alla versione dei fatti così come fornita dal direttore di gara il quale non avendo segnalato l'episodio sul rapporto di gara, come su indicato ha fornito apposito supplemento di rapporto.

In proposito vale la pena ricordare che così come stabilito dall'articolo 35. Comma 1.1 del CGS " 1.1 I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare … ".

Infatti in relazione a quanto disposto dall'appena citato articolo 35, comma 1.1. del CGS va ricordato che il referto arbitrale (e quindi le eventuali successive sue integrazioni) sono atti assistiti da presunzione di verità e costituiscono secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nel referto di gara (C.A.F. in Com. Uff. n. 30/C del 23.06.1994 - App. sig.ri Settefacende e Rossi, pag. 324-25);

Peraltro va pure ricordato che per quanto attiene la prova fotografica (che come detto è stata inviata dalla società Seregno calcio pur " "consapevole che la documentazione non sarà accettata", che tale fotogramma non può essere considerato ai fini della decisione e non si ammette quindi agli atti di gara in osservanza dell'articolo 35 commi 1.2, 1.3 e 1.4 del CGS in quanto l'oggetto del reclamo non è rientrante nelle fattispecie ivi contemplate dal citato articolo 35, ed in particolare con riferimento al comma 1.4 per quanto attiene l'attività della LND; infatti:

 "1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. 1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema; non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, 1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato.".

Infine per quanto attiene il secondo punto di reclamo vale a dire che il direttore di gara dopo aver concesso il calcio di rigore faceva effettuare il tiro di rigore che finiva in rete e convalidava tale rete senza accorgersi che il calciatore espulso della propria società "era ancora in campo di giuoco nel momento in cui la squadra ospite batteva il calcio di rigore", va ricordato che quand'anche il fatto si fosse così verificato ( a differenza di quanto sostiene l'arbitro) in proposito il regolamento del giuoco del calcio alla regola 3, nº 9 così dispone:

" 9. RETE SEGNATA CON UNA PERSONA IN PIU’ SUL TERRENO DI GIOCO

Se, dopo che è stata segnata una rete, l'arbitro si accorge, prima che c'era una persona in più sul terreno di gioco nel momento in cui la rete è stata segnata:

  • l'arbitro non convaliderà la rete se la persona in più era:

– un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha segnato la rete; il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto dal punto in cui si trovava la persona in più

– un estraneo che ha interferito con il gioco, salvo che una rete venga segnata come descritto nel paragrafo “altre persone sul terreno di gioco”; il gioco viene ripreso con una rimessa dell’arbitro.

  • l’arbitro convaliderà la rete se la persona in più era:

– un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha subito la rete

– un estraneo che non ha interferito con il gioco

….. Omissis ….

L’arbitro deve riportare l’episodio alle autorità competenti (nel proprio rapporto di gara).”.

La gara quindi ha avuto svolgimento regolare ed il reclamo pertanto non può essere accolto.

Viste le regole3, 5 e 14 del regolamento del giuoco del calcio.

Visti gli articoli 29 e 35 del CGS.

PQM                                                                         

DELIBERA

 

Di non accogliere il reclamo.

Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Seregno Calcio –Cisanese 2-2.

Di addebitare la tassa reclamo, se non versata.

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