C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 04/04/2019 – Delibera – gara del 31/ 3/2019 SOLESE A.S.D. – TRIESTINA 1946
gara del 31/ 3/2019 SOLESE A.S.D. - TRIESTINA 1946
Dagli atti ufficiali si rileva che a seguito della segnatura di una rete, al 30º del 1º tempo, il direttore di gara, intervenuto per far cessare un contatto tra il calciatore Salvato Kevin della società Solese ed il calciatore Monterosso Giuseppe della società Triestina, vedeva il Monterosso mettere le mani al collo dell'avversario e di conseguenza provvedeva ad espellerlo. Alla notifica del provvedimento il calcatore Monterosso Giuseppe poggiando il petto contro il direttore di gara e spingendo gli urlava minacce venendo così allontanato dai compagni. Dopo alcuni secondi ritornava verso il direttore di gara di nuovo lo urtava col petto e con una mano gli afferrava il mento e poi il viso e lo spingeva con forza facendogli perdere l'equilibrio pur senza farlo cadere tuttavia provocandogli temporaneo dolore. A seguito di tale fatto il calciatore veniva di nuovo allontanato dai presenti ed il direttore di gara, intimorito dall'accaduto e nella circostanza contestato, riteneva di non essere più " in grado di di proseguire serenamente " e pertanto decretava la sospensione definitiva della gara. Nei pressi dello spogliatoio il calciatore Monterosso Giuseppe della società Triestina teneva di nuovo comportamento ostile ed aggressivo nei confronti del direttore di gara tanto che nuovamente doveva essere trattenuto da alcuni suoi compagni. Il direttore di gara si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Garbagnate Milanese dove veniva visitato e dimesso con prognosi di giorni uno; dalla certificazione non si evidenziano lesioni.
Il comportamento sopra riportato configura quindi una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del direttore di gara. La società Triestina è pertanto oggettivamente responsabile del comportamento del proprio tesserato.
Visto il Codice di comportamento sportivo del CONI che tra gli altri principi dispone al "Principio di non violenza" che i tesserati devono astenersi dal porre in essere condotte di natura violenta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale altrui.
Visto l'articolo 1/bis del CGS che dispone "Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".
Visto l'articolo 11/bis del CGS.
PQM
DELIBERA
1) Di comminare alla società Triestina, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) Di comminare alla società Triestina l'ammenda di Euro 200,00 per responsabilità oggettiva dovuta al comportamento violento attuato dal proprio tesserato;
3) Di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del direttore di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.
16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC ( C.U. n. 256/A del 27.1.2016).
4) Di squalificare il calciatore Monterosso Giuseppe della società Triestina fino al 1-4-2020.