C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 04/04/2019 – Delibera – gara del 12/ 2/2019 OFFANENGHESE A.S.D. – CASALMAIOCCO A.S.D.

 

gara del 12/ 2/2019 OFFANENGHESE A.S.D. - CASALMAIOCCO A.S.D.

Con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale nº CU nº 34 del 17-1-2019 questo Giudice si è riservato decisioni disciplinari a carico della società ovvero dei tesserati responsabili di fatti di natura discriminatoria nei confronti di un calciatore della società Casalmaiocco, all'esito dell'accertamento richiesto alla Procura federale.

La Procura Federale a seguito della richiesta ha provveduto alle relative indagini ed a mezzo mail certificata in data 29-3-2019 ha trasmesso gli atti relativi (prot. 10778/23 pf-of 18 19 MS/GR/md) per le determinazioni di competenza.

Dall'allegata relazione si evince che il calciatore Ndiaye Assane della società Casalmaiocco, dopo la sua espulsione, è stato offeso con frasi discriminatorie da sostenitori della società Offanenghese mentre non è provata la sussistenza offesa da parte di calciatore della società Offanenghese.

Fatte proprie ed assunte quali mezzi di prova le conclusioni della Procura Federale.

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare alla società Offanenghese, per responsabilità oggettiva, l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, nonché la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00.

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