C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 11/04/2019 – Delibera – gara del 30/ 3/2019 ASOLA A.S.D. – CASTIGLIONE A.S.D.

gara del 30/ 3/2019 ASOLA A.S.D. - CASTIGLIONE A.S.D.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 47 del 4-4-19 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo della società Asola.

La Società Asola infatti con mail non certificata in data 31-3-2019 ore 22,49 ha inviato tale preannuncio mentre i motivi del reclamo sono stati inviati a mezzo raccomandata nº 15084516715-4 in dara 1-4-2019 ore 10,49 e qui pervenuti in data 3 aprile 2019 ore 8,30.

Va rilevato che il reclamo non rispetta i previsti termini di presentazione di cui alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate ." come da Cu nº 169 della LND del 5-12-2018 che riporta integralmente il CU nº 15/A del 4-12-2018 della Figc.

Tuttavia con mail non certificata in data 9-aprile-2019 ore 14,59, la società Asola comunica di " non dar corso " al reclamo accettando il risultato conseguito sul campo.

Tuttavia l'arbitro col rapporto di gara segnala che al 28º del 2º tempo l'assistente di parte della società Castiglione, Stradiotti Lorenzo cessava tale funzione entrando sul terreno di giuoco come calciatore in sostituzione del calciatore nº 2 e da tal momento la funzione di assistente di parte veniva svolta da Ait Bakrim Ilias il quale al 39º del secondo tempo entrava sul terreno di giuoco come calciatore in sostituzione del calciatore nº 9. Veniva sostituito nella funzione di assistente di parte da altro calciatore già sostituito.

La regola 6 del regolamento del giuoco del calcio nella parte relativa alle Decisioni Ufficiali della FIGC ed in particolare nella rubrica "Assistente di parte" dispone che " 2) Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l'attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato o Settore competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente".

Per tal motivo la gara si è svolta irregolarmente.

Visti gli artt. 17; 33, c 8 e c13 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

Di comminare alla società Castiglione la sanzione della perdita della gara per 0-3.

Di addebitare la tassa reclamo se non versata.

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