C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/04/2019 – Delibera – gara del 7/ 4/2019 SPERANZA AGRATE – A. CASATI CALCIO ARCORE
gara del 7/ 4/2019 SPERANZA AGRATE - A. CASATI CALCIO ARCORE
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 49 del 11-4-19 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo della società Speranza Agrate.
La Società Speranza Agrate infatti con mail non certificata in data 7-4-2019 ore 22,10 ha inviato tale preannuncio mentre i motivi del reclamo sono stati inviati a mezzo raccomandata nº 15354319482-2 in dara 8-4-2019 ore 10,49 e qui pervenuti in data 9 aprile 2019 ore 8,30.
Il reclamo è quindi inammissibile in quanto il preannuncio non riveste i requisiti formali di cui all'articolo 46, c 1 che rinvia all'articolo 38 in particolare al comma 7 del CGS; pertanto non si entra nel merito.
La società A.Casati calcio Arcore con mail non certificata in data 9-4-2019 ore 19,54 e successivamente con mail certificata in data 15-4-2019 ore 11,08 ha inviato considerazioni che a seguito della rilevata inammissibilità del reclamo non vengono prese in esame.
Poiché dal rapporto di gara, che si ricorda essere fonte primaria e privilegiata di prova, non si riscontrano fatti o motivi ostativi ai fini della dichiarazione di regolarità dello svolgimento della gara.
PQM
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo addebitando la tassa, se non versata.
Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Speranza Agrate - Casati calcio Arcore 0-2.