F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0084/CFA pubblicata il 10 Maggio 2022 (motivazioni) – U.C. Sampdoria-ACF Fiorentina

Decisione/0084/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0090/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0090/CFA/2021-2022 proposto dalla U.C. Sampdoria in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Marco Lanna, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Rigo e Celeste Facchin

contro

la A.C.F. Fiorentina S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Vigna e Nicola Siggillino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza Adriana n. 15,

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione vertenze economiche n. 0077/TFN-SVE dell’11.02.2022;

Visto il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 maggio 2022, l’Avv. Sergio Della Rocca; nessuno è comparso per le parti.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la società ACF Fiorentina S.p.A. ha adito il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Vertenze Economiche, ai sensi dell’art. 91 del CGS per ottenere la condanna dell’U.C. Sampdoria S.p.A. “al pagamento nei confronti di ACF Fiorentina S.p.A. di Euro 400.000,00 oltre interessi calcolati dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo (i.e. Euro 8.323,51 alla data della presente domanda), e con riserva di aggiornare la relativa richiesta alla data della decisione”.

Il Tribunale Federale Nazionale, con la decisione n. 0077/TFNSVE-2021-2022, ha accolto tale ricorso, nei sensi espressi in motivazione, e, per l’effetto, ha condannato la società UC Sampdoria Spa al pagamento dell’importo di euro 327.869,00 oltre IVA e interessi legali, con compensazione delle spese di lite.

Con reclamo a questa Corte federale d’appello l’U.C. Sampdoria S.p.A ha chiesto la riforma di tale decisione e, per l’effetto, la declaratoria della carenza di giurisdizione a favore del Tribunale ordinario di Genova, ovvero comunque il rigetto del reclamo proposto in primo grado, con annullamento della decisione impugnata.

Con comunicazione del 30 aprile 2022 l’avv. Celeste Facchin – difensore della U.C. Sampdoria S.p.A. - ha comunicato che “ UC Sampdoria ed ACF Fiorentina hanno raggiunto un’intesa transattiva e pertanto UC Sampdoria rinuncia al reclamo rubricato al n.

0090/CFA/2021-2022 con udienza calendarizzata per il 10 maggio p.v., ore 11:00.” e, con comunicazione del 2 maggio 2022, l’avv. Nicola Siggillino – difensore della ACF Fiorentina S.p.A  - ha comunicato quanto segue: “facciamo riferimento alla comunicazione dell'Avv. Facchin dello scorso 30 aprile 2022 in merito al procedimento in oggetto per comunicare che ACF Fiorentina ha accettato la rinuncia al reclamo di UC Sampdoria e, conseguentemente, ha rinunciato agli atti nel suddetto procedimento.”;

Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte Federale di Appello prende atto della rinuncia al reclamo da parte dell’U.C. Sampdoria S.p.A – che è stata accettata dalla ACF Fiorentina S.p.A – rinuncia che è ammissibile nel caso di specie riguardando una controversia di natura economica e, quindi, un diritto disponibile.

Ciò che si ricava, a contrario, dall’art. 49, comma 6, del Codice di giustizia sportiva secondo cui “ La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.”.

A tale rinuncia consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 del codice di procedura civile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del reclamo in epigrafe.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

  Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it