F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 284/CSA pubblicata il 10 Maggio 2022 – Spezia Calcio s.r.l./Procura Federale

Decisione n. 284/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 306/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Michele Messina – Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 306/CSA/2021-2022, proposto dalla società Spezia Calcio s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 271 del 03.05.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.05.2022, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi ed il Sig. Pierfrancesco Visci per la reclamante e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La soc. Spezia Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 271 del 03.05.2022), al proprio calciatore, Sig. Ivan Provedel, in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Spezia/Lazio, del 30.04.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore Ivan Provedel la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 9.43 del 2 maggio 2022) in merito alla condotta del calciatore Ivan Provedel (Soc. Spezia) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Ivan Provedel (Soc. Spezia) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.”.

La parte reclamante deduce, con il primo motivo, l’inutilizzabilità del filmato prodotto e utilizzato dalla Procura Federale e la mancata prova della sussistenza del requisito tassativo previsto dall’art. 61, comma 3, CGS, mentre, con il secondo motivo, l’assenza di prova della violazione “oltre ogni ragionevole dubbio”.

L’odierna società reclamante evidenzia che dagli atti del procedimento risulta che il comportamento del calciatore Ivan Provedel non è stato sanzionato dal Direttore di Gara, ma non emerge in alcun modo che l’episodio non sia stato visto dall’arbitro e, soprattutto dal VAR, considerato che l’utilizzo dell’espressione blasfema è avvenuto nell’immediatezza del goal subito dalla squadra spezzina, oggetto di controllo automatico da parte degli addetti al VAR.

Prosegue, quindi, affermando che non esistendo agli atti prova alcuna in tal senso, il video de quo non può essere utilizzato dal Giudice Sportivo ai fini dell’irrogazione del provvedimento disciplinare.

Con il secondo motivo la società reclamante ritiene che il comportamento del proprio calciatore non possa essere sanzionato in quanto le immagini, prive di audio, non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema ed avvalora la propria tesi difensiva con la produzione di due consulenze tecniche di parte redatte da esperti in materia di lettura di labiale. La difesa della società appellante conclude: “ - in via preliminare, accertare e dichiarare la inutilizzabilità del filmato prodotto dalla Procura Federale per insussistenza dei presupposti ex art. 61, comma 3, C.G.S.; - nel merito, in via principale: annullare e/o revocare la sanzione inflitta al calciatore Ivan Provedel; - nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento senza alcun ragionevole dubbio, dell’effettiva pronuncia di espressioni blasfeme, comminare la sanzione dell’ammenda in luogo di quella della squalifica.”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 05 maggio 2022, sono comparsi l’Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi e il Sig. Pierfrancesco Visci per la Soc. Spezia Calcio s.r.l.. L’Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. L’Avv. Alessandro Avagliano, per la Procura Federale, ha replicato ai motivi di gravame di cui al reclamo introduttivo, concludendo per il rigetto.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione alla sanzione inflitta.

La norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva” è stata introdotta dal legislatore sportivo per evitare che determinati comportamenti disciplinarmente rilevanti per l’Ordinamento Sportivo potessero rimanere impuniti perché non visti dal Direttore di Gara o dal VAR.

Questa Corte ritiene che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che tale mezzo di prova può essere utilizzato nelle ipotesi in cui i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non siano stati percepiti dall’Arbitro o allo stesso segnalati dal VAR (cfr. Corte Sport. App., dec., 09 marzo 2020, n. 215, in www.figc.it.).

In altri termini, l’utilizzo di questo mezzo di prova non necessita che agli atti del giudizio sia acquisita la prova negativa che gli addetti al VAR – così come l’arbitro – non abbiano visto o percepito il comportamento oggetto di sanzione. Tale assunto – elevato nell’economia della disciplina di settore a condizione di utilizzo della prova TV – può dirsi, invero, assistito dalla presunzione logica rinveniente dal fatto che non vi sia stata la segnalazione da parte degli addetti al VAR che, evidentemente, non hanno visto o percepito l’infrazione (cfr. Corte Sport. App., dec. 01 dicembre 2021, n. 90, in www.figc.it.).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie il video de quo può essere utilizzato ai fini dell’irrogazione della sanzione oggetto di gravame.

La Corte ritiene, invece, di accogliere il secondo motivo d’appello, in quanto dall’esame delle immagini televisive, prive di audio, non è possibile avere un’agevole lettura del labiale del calciatore, che lascia ampi margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni da lui proferite al 9° del secondo tempo della gara Spezia - Lazio. La ripetuta visione del filmato non consente, invero, di accreditare la fattispecie in addebito nemmeno alla stregua dello standard probatorio sotteso alla regola del “più probabile che non”, non essendo assistita la tesi della natura blasfema delle espressioni in contestazione di una credibilità razionale superiore a qualsivoglia altra alternativa spiegazione logica e, segnatamente, a quella della imprecazione “porco zio”, accreditata con uguali margini di verosimiglianza dalle relazioni di consulenza in atti. Quest’organo giudicante, nell’impossibilità di accertare, senza alcun margine di dubbio, l’effettiva pronuncia delle espressioni attribuite al Sig. Ivan Provedel, suscettibili di diversa interpretazione, così come proposta dall’odierna reclamante, ritiene che il ricorso debba essere accolto con il conseguente annullamento della sanzione inflitta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta al calciatore Ivan Provedel.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                           Carmine Volpe

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

 

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