C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 30/05/2019 – Delibera – Reclamo società AMICI ANTEGNATE Torneo Breda Gara del 11.05.2019 tra ASD Amici Antegnate / SSD Brembo C.U. n. 42 della Delegazione di Bergamo datato 17/05/2019

Reclamo società AMICI ANTEGNATE Torneo Breda

Gara del 11.05.2019 tra ASD Amici Antegnate / SSD Brembo

C.U. n. 42 della Delegazione di Bergamo datato 17/05/2019

La società AMICI ANTEGNATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la squalifica fino al 15 ottobre 2019 a carico del calciatore sig. LAMERA Riccardo, lamentando che il comportamento tenuto dal tesserato non fosse intenzionale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.

Letti gli atti e le motivazioni della reclamante, il ricorso non può trovare accoglimento.

Il giocatore ha reagito ad una valutazione dell’arbitro, insultandolo ripetutamente e strattonandolo prendendolo dalle braccia; l’atteggiamento minaccioso continuava anche al termine della gara, nell’area spogliatoi.

La sanzione, anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Corte, merita di essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

RIGETTA

il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

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