C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 marzo 2019 a carico di SORBARA Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente della SSD BELGIOIOSO CONSTANTES CALCIO, per violazione dell’Art. 1 bis del CGS in relazione all’Art. 10, commi 1 e 2 del CGS ed all’Art. 18 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché dell’Art. 32, comma 1, NOIF, per aver predisposto e sottoscritto i vincoli pluriennali di sette calciatori provenienti dalla società POL Sant’Alessandro, nonché di altri cinque calciatori provenienti dalla società, ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO, viziati da tesseramenti non validi in quanto in contrasto col dettato di cui all’Art. 32, comma 1, NOIF; ROSSI Gianluigi, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 5, del CGS in relazione all’Art. 10, commi 1 e 2 del CGS, per aver preteso somme di denaro dai genitori dei calciatori di cui sopra per ottenere lo svincolo degli stessi in favore di altre società; MANNARA’ Massimiliano, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 3, del CGS per non essersi presentato senza giustificazione alle convocazioni della Procura Federale in sede di indagine; SSD BELGIOIOSO CONSTANTES CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 commI 1 e 2 del CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e tesserato.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 marzo 2019 a carico di

SORBARA Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente della SSD BELGIOIOSO CONSTANTES CALCIO, per violazione dell’Art. 1 bis del CGS in relazione all'Art. 10, commi 1 e 2 del CGS ed all'Art. 18 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, nonché dell'Art. 32, comma 1, NOIF, per aver predisposto e sottoscritto i vincoli pluriennali di sette calciatori provenienti dalla società POL Sant'Alessandro, nonché di altri cinque calciatori provenienti dalla società, ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO, viziati da tesseramenti non validi in quanto in contrasto col dettato di cui all'Art. 32, comma 1, NOIF;

ROSSI Gianluigi, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 5, del CGS in relazione all'Art. 10, commi 1 e 2 del CGS, per aver preteso somme di denaro dai genitori dei calciatori di cui sopra per ottenere lo svincolo degli stessi in favore di altre società;

MANNARA' Massimiliano, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 3, del CGS per non essersi presentato senza giustificazione alle convocazioni della Procura Federale in sede di indagine;

SSD BELGIOIOSO CONSTANTES CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’Art. 4 commI 1 e 2 del CGS in relazione al comportamento posto in essere dal proprio Presidente e tesserato.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 18.04.2019, i deferiti ROSSI Gianluigi e MANNARA' Massimiliano hanno concordato con il rappresentate della procura ai sensi dell'Art. 23 CGS, le seguenti sanzioni: inibizione per 45 giorni a carico di ROSSI Gianluigi e per 30 giorni a carico di MANNARA' Massimiliano;

- rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto di comminare al SORBARA Giorgio sei mesi di inibizione ed alla società SSD BELGIOIOSO CONSTANTES CALCIO, Euro 900,00 di ammenda;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge che la richiesta di applicazione delle sanzioni concordate ai sensi dell'Art. 23 Cgs è ammissibile

APPLICA

a ROSSI Gianluigi 45 giorni di inibizione ed a MANNARA' Massimiliano 30 giorni di inibizione;

- risulta altresì provata che la  responsabilità del deferito SORBARA per la palese violazione dell’Art. 1 bis del CGS, nonchè dell'Art. 10, commi 1 e 2 del CGS, dell'Art. 18 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dell'Art. 32, comma 1, NOIF, in quanto ha effettivamente predisposto e sottoscritto i vincoli pluriennali con sette calciatori provenienti dalla società POL Sant'Alessandro, nonché con  altri cinque calciatori provenienti dalla società, ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO, viziati da tesseramenti non validi in quanto in contrasto col dettato di cui all'Art. 32, comma 1, NOIF;

- ritenuto che la società deferita debba rispondere in relazione alle violazioni commesse dal proprio Presidente SORBARA Giorgio, ai sensi dell'Art. 4 comma 1, del CGS,

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

Condanna

SORBARA Giorgio a mesi sei di inibizione e la società, SSD BELGIOIOSO CONSTANTES CALCIO ad Euro 300,00 di ammenda.

Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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