C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 21/05/2019 – Delibera – gara del 11/ 5/2019 AFFORESE – SETTIMO MILANESE

gara del 11/ 5/2019 AFFORESE - SETTIMO MILANESE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 60 del 14.5.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Afforese.

Il reclamo come da CU FIGC N° 16/A del 4-12-2018 è soggetto alla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti – stagione sportiva 2018/2019 che dispone: “a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).”.

La Società Afforese ha inviato preannuncio di reclamo con mail certificata in data 12-5-2019 ore 13,02 e le motivazioni del reclamo con mail certificata in data 13-5-2019 ore 18,34 allegando la prova dell’invio sia del preannuncio a mezzo mail certificata sia delle motivazioni alla controparte a mezzo raccomandata n° 05254495230-6 inviata in data 13-5-2019 ore 10,18.

Premesso che nel caso di specie il preannuncio non rileva, con le motivazioni del reclamo la società Afforese sostiene che al termine dei tempi regolamentari l’arbitro disponeva 6 minuti di recupero; dopo tre minuti fischiava per tre volte “decretando inequivocabilmente la fine dell’incontro e facendo rientrare le squadre negli spogliatoi”, a seguito dei reclami dei dirigenti della società Afforese per aver ridotto il tempo di recupero “…. l’arbitro ammetteva il proprio errore tecnico e comunicava che avrebbe telefonato in federazione per chiedere maggiori informazioni…”; successivamente comunicava che “ … la partita doveva essere ripresa per continuare il gioco negli ultimi tre minuti di recupero… dopo aver fatto trascorrere 15 minuti, in corrispondenza di un lieve miglioramento ….. il direttore di gara ed i capitani hanno verificato le condizioni del terreno di giuoco ed hanno constatato l’assenza delle condizioni per continuare la partita….. l’arbitro …. anziché disporre la logica sospensione decretava ulteriore attesa …..dopo ulteriori 30 minuti …. il direttore di gara ed i capitani rientravano sul campo, che nel frattempo era in condizioni peggiori ….. il campo di gioco era diventato una pozzanghera unica …. il direttore di gara …. accoglieva le richieste del Settimo Milanese e disponeva la ripresa della partita…. il capitano dell’Afforese faceva notare che …. la palla galleggiava non rimbalzava …. le linee che delimitano il campo non erano più visibili… “piochè il direttore di gara dichiarava di voler continuare “la squadra Afforese, volendo invece responsabilmente preservare l’incolumità fisica dei giocatori di entrambe le compagini si opponeva alla ripresa della gara in condizioni simili e si rifiutava di entrare su quel campo di gioco completamente allagato e vituperato e chiedeva all’arbitro di ammettere formalmente il proprio errore tecnico anche sul rapporto di gara…..il direttore d gara non accoglieva la richiesta e vista l’opposizione della dirigenza a riprendere il gioco , decretava la fine dell’incontro”. A supporto della propria posizione, la reclamante, fa presente che ritiene violata la regola 1 del Regolamento del Gioco del calcio (il terreno di giuoco) in quanto “…. la palla galleggiava non rimbalzava …. le linee che delimitano il campo non erano più visibili né era possibile procedere alla segnatura”; ritiene violate le regole 3 e 4 del Regolamento del Gioco del calcio (rispettivamente: i calciatori – l’equipaggiamento dei calciatori) in quanto rientrati negli spogliatoi “dopo il triplice fischio” i calciatori si sono tolti le maglie e le hanno rindossate a seguito della decisione dell’arbitro di riprendere la gara; “il direttore di gara non ha proceduto ad alcun tipo di riconoscimento …. chiunque poteva indossare la maglia dei giocatori ed entrare nel terreno di gioco…” ed infine ritiene violata regola 7 del Regolamento del Gioco del calcio (durata della gara) in quanto “il direttore di gara ha ridotto il tempo di recupero …decretando …. col triplice fischio la fine della gara al terzo dei sei minuti di recupero…”

Per tali motivi chiede la ripetizione della gara.

La società Settimo Milanese non ha fatto pervenire deduzioni.

Dagli atti di gara, sentito in proposito telefonicamente e con supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 14-5-2019 ore 10,45, l’arbitro comunica che al 45° del 2° tempo decretava 6 minuti di recupero “ ….  al 48° del secondo tempo dopo tre minuti dall’inizio del recupero la gara veniva momentaneamente sospesa  a causa della grandine. Convocavo nel mio spogliatoio i capitani e dirigenti accompagnatori di entrambe le società per comunicare loro che se entro 45 minuti ci sarebbero state le condizioni ……… la gara si sarebbe ripresa per giocare gli ultimi tre minuti”. Dopo 5 minuti cessava la grandine e dopo15 minuti l’arbitro effettuava un primo sopralluogo con i capitani verificando che non c’erano le condizioni per riprendere e decideva ulteriore tempo di attesa.  Dopo altri 10 minuti e “… diminuita la pioggia facevo un secondo sopralluogo e notavo che c’erano le condizioni per riprendere il gioco …… la società Afforese si rifiutava di rientrare in campo perché considerato da loro inagibile”. A tal proposito l’arbitro allega al rapporto di gara documento sottoscritto dal dirigente accompagnatore e dal capitano della squadra col quale si dichiara che “non ci sono le condizioni per continuare la gara “.

Quindi il direttore di gara all’atto del sospensione per grandine con chiarezza nello spogliatoio ha significato ai capitani delle squadre ed ai dirigenti di entrambe le società che le squadre dovevano rimanere a disposizione per una eventuale ripresa della gara nel caso di miglioramento delle condizioni; tale disposizione è stata chiaramente recepita dalla due società tanto che l’arbitro, con i due capitani, ha provveduto ad effettuare ben due sopralluoghi prima di decidere di continuare la gara.

In proposito si ricorda che la competenza in ordine alla praticabilità del terreno di gioco è attribuita espressamente ed esclusivamente all’arbitro ai sensi dalla regola 1 del Gioco del Calcio che, nella parte riguardante le Decisioni ufficiali della FIGC, “Impraticabilità del terreno di gioco”, stabilisce che: “ 1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. “. A tal proposito la Guida Pratica AIA precisa al punto 4 quali sono le cause che “… determinano l’impraticabilità del terreno di gioco e quelle che rendono impossibile l’inizio o il proseguimento del gioco …”.

Per tale motivo l’arbitro è e rimane l’unica persona (non i capitani o i dirigenti) alla quale il regolamento del gioco demanda la decisione relativa alla necessità o meno di proseguire od interrompere definitivamente la gara.

Quanto poi alla presunta citata violazione delle regole 3 e 4, come asserita dalla reclamante, si osserva che poiché la gara comunque non è stata ripresa tale violazione non si è quindi potuta verificare.

Infine con chiarezza il direttore di gara a seguito della sospensione per grandine ha esplicitamente significato ai capitani delle squadre ed ai dirigenti di entrambe le società che le squadre dovevano rimanere a disposizione per una eventuale ripresa della gara; perciò non ha definitivamente chiuso la gara con tre minuti di anticipo (ciò, indipendentemente dall’eventuale numero di fischi emessi dall’arbitro al momento della sospensione). Infatti, come ribadito con supplemento di rapporto il direttore di gara “…non ho mai detto alle due società che la partita fosse definitivamente finita “mancando tre minuti “… e che la partita sarebbe ripresa se entro massimo 45 minuti ci fossero state le condizioni per riprendere il giuoco…”   non si riscontra perciò violazione della regola 7 del Regolamento del Gioco del calcio (durata della gara).

Peraltro è la medesima società Afforese che sia mediante il documento allegato al rapporto di gara sottoscritto dal dirigente accompagnatore e dal capitano della squadra col quale si dichiara che “non ci sono le condizioni per continuare la gara “sia con le motivazioni del reclamo dichiara tranquillamente di essersi rifiutata di continuare la gara pur motivando tale rifiuto (come detto nelle motivazioni del reclamo) con ragioni di sicurezza dovute alla impraticabilità del terreno di gioco. Tale rifiuto è pertanto immotivato spettando, come più volte ribadito, al solo direttore di gara la decisione tecnica di continuare o meno la gara.

La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

La società Afforese quindi ai sensi dell’articolo 53 commi 2 e 7 delle N.O.I.F è da considerarsi rinunciataria.

PQM

DELIBERA

  1. di comminare alla Società Afforese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica (da applicarsi alla classifica Play out se ed in quanto afflittivo ovvero alla classifica del prossimo campionato di competenza) giusto il disposto dell’art. 17 comma 3 del C.G.S.;
  2. di comminare alla Società Afforese la sanzione dell’ammenda pari ad € 100,00 - Rinunzia - cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2018/2019 pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2018, e successive modificazioni.
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