C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 06/06/2019 – Delibera – TORNEO CITTA’ DI ARLUNO “CHALLENGER 6 CUP” GARA : Soc. Santo Stefano Ticino – Santa Rita del 02/62019

TORNEO CITTA’ DI ARLUNO “CHALLENGER 6 CUP”

GARA :  Soc. Santo Stefano Ticino - Santa Rita  del 02/62019

Visti gli atti ufficiali di gara.

Rilevato che:

La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 13° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una “ rissa “ che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori presenti in campo.  Successivamente l’arbitro con l’ausilio dei dirigenti riusciva a riportare la calma ma a causa della grande confusione non ha potuto identificare le varie responsabilità.

Quindi il direttore di gara non ha identificato la maggior parte dei calciatori partecipanti alla rissa a causa della grande confusine ma constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro, anche perché avrebbe dovuto espellere parecchi dei calciatori partecipanti alla rissa ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva.

Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.17 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che”….. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994).

P.Q.S.

DELIBERA

  • di comminare alle Società  Soc. Santo Stefano Ticino e Santa Rita la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 del C.G.S. nonchè la sanzione dell’ammenda pari a euro 100,00 in quanto oggettivamente responsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo;
  • Ulteriore AMMENDA di euro 50,00 soc. Santo Stefano Ticino per offese da parte di propri sostenitori nei confronti dell’arbitro.

 

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