F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 290/CSA pubblicata il 12 Maggio 2022 – Polisportiva Forte Colleferro

Decisione n. 290/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 277/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sig.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 277/CSA/2021-2022, proposto dalla Società Polisportiva Forte Colleferro,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al

Com. Uff. n. 1191 del 12.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.04.2022, il dott. Agostino

Chiappiniello; Sentito l’arbitro; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Polisportiva Forte Colleferro ha proposto reclamo avverso la sanzione della Ammenda di € 50,00, inflitta alla Società reclamante, dal Giudice Sportivo presso il

Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 1191 del 12.4.2022, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Under 19 Forte Colleferro/Fortitudo Pomezia 1957 del 10 aprile 2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il suo provvedimento: “Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”.

La società reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione dell’ammenda a € 50,00, ritenendo non vi è stata alcuna violazione dell’obbligo di assistenza medica, atteso che il medico Valerio Giuffrè a causa di un imprevisto di lavoro, è arrivato con leggero ritardo rispetto all’inizio della gara. Al suo arrivo, tuttavia, ha consegnato il suo tesserino di riconoscimento al direttore di gara, sig. Angelo Marzullo e al cronometrista, sig. Matteo Lombardelli, i quali si sono impegnati a inserire il nominativo alla fine del primo tempo.

Il ricorso nella riunione del 27 aprile 2022 è stato, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Al riguardo, si deve rilevare che l’ufficiale di gara, sig. Angelo Marzullo, sentito in camera di consiglio, ha confermato quanto dichiarato dalla società reclamante e riconosciuto che la mancata annotazione nel referto di gara del tesserino del medico, sig. Valerio Giuffrè, è stato frutto di una sua dimenticanza.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto annulla la sanzione dell’ammenda.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.     

 

L’ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                           Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

  Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it