LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 13.05.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Renzo SPINACI/A.S.D. SAN LUCA

RICORSO DEL CALCIATORE Renzo SPINACI/A.S.D. SAN LUCA

Con ricorso senza data alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 12 gennaio 2022, il calciatore Renzo SPINACI, nato a Junin ( Buenos Aires – Argentina ) l’8 marzo 1993, ha esposto che :

per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la ASD San Luca con un accordo economico - con durata dal 10 settembre 2020 al 30 giugno 2021, datato 29 ottobre 2020, dopo la data di inizio attività – che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 13.950,00 ; dalla Società ha ricevuto complessivi euro 5.795,00 ;

dal CONI – Sport e Salute ha ricevuto complessivi euro 4.800,00 ; dunque risulta creditore verso la Società di euro 3.355,00 ;

ed ha chiesto alla CAE di condannare la Società ASD San Luca al pagamento in suo favore di euro 3.355,00.

L’8 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la ASD San Luca con apposita memoria inviata alla CAE l’11 febbraio 2022 ( di questa memoria, non risulta agli atti la prova della consegna al calciatore, e tuttavia la successiva memoria di quest’ultimo, della quale ci si occuperà più avanti, risolve la questione ).

In detta memoria, la Società ripercorre il ricorso del calciatore, e contesta le pretese avanzate da quest’ultimo per le seguenti ragioni :

l’articolo 2 del contratto prevede 10 rate mensili, di eguale importo trattandosi di accordo pari a euro 13.950,00, ciascuna rata dovuta al calciatore è pari a euro 1.395,00 la società ha pagato quanto dallo stesso maturato fino al 30 aprile 2021, tanto che il calciatore ha rilasciato ampia liberatoria in relazione alle somme maturate fino ad aprile ( tuttavia non agli atti e, da subito, mette conto far presente che il calciatore, nella successiva memoria, ha contestato la mancata produzione della liberatoria in questione )

il calciatore avrebbe quindi diritto a ricevere le ultime due mensilità di maggio e di giugno 2021, per complessivi euro 2.790,00 il 12 luglio 2021 la Società ha fatto un bonifico a favore del calciatore ( che risulta prodotto nel giudizio ) pari ad euro 1.250,00 che, insieme a 150,00 euro consegnati al calciatore in contanti, è il saldo del mese di maggio il 28 maggio 2021 Sport e Salute ha comunicato che, ai sensi dell’articolo 44 del D.L. 25 maggio 2021, n. 75 ( c.d. Decreto Sostegni ), avrebbe proceduto, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare l’indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità in questione per i mesi precedenti Sport e Salute avrebbe erogato euro 1.600 al calciatore dopo la pubblicazione del Decreto Sostegni e, quindi, successivamente al periodo coperto dalla liberatoria ( presumibilmente, scrive la società, il pagamento in esame sarebbe avvenuto fra maggio e giugno 2021. Tuttavia fin da ora si segnala che il pagamento in esame è stato contestato dal calciatore, nella successiva memoria, come non provato )

Pertanto, dalla somma complessiva devono essere decurtate le somme percepite nel periodo successivo agli effetti della liberatoria ( 30 aprile 2021 ) quindi, partendo da un importo dovuto al calciatore pari a euro 2.790,00 di cui al precedente punto 4., il bonifico fatto dalla società a favore del calciatore ( pari a euro 1.250,00 ) e quanto percepito dal calciatore da Sport e Salute dopo la pubblicazione del Decreto Sostegni ( pari a euro 1.600,00 ), portano la Società ad affermare che nulla sarebbe più dovuto dal calciatore e che il credito del calciatore dovrebbe considerarsi integralmente soddisfatto infine la società chiede al calciatore di produrre in giudizio le ricevute dei bonifici effettuati a suo favore da Sport e Salute successivi al 25 maggio 2021, quale data di pubblicazione del Decreto Sostegni.

Per tutti i suddetti motivi, la Società ASD San Luca ha chiesto alla CAE :

in via principale, di respingere il ricorso non avendo il calciatore nulla più da percepire ; in via subordinata, di accertare e dichiarare che la somma pretesa quale residuo dell’importo dovuto in forza dell’accordo economico ammonta ad euro 505,00 ;

in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare che la somma pretesa quale residuo dell’importo dovuto in forza dell’accordo del 29 ottobre 2020 ammonta ad euro 2.105,00 in ragione dell’ultimo bonifico del 12 luglio 2021.

Con memoria del 14 aprile 2022, agli atti non è la prova di avvenuta consegna alla Società, il calciatore - rispetto a quanto riportato nella suddetta memoria di controparte - precisa quanto a seguire :  

da Sport e Salute ha ricevuto complessivi euro 4.800,00, come già indicato nel ricorso la somma che deve ancora ricevere dalla società è pari ad euro 3.355,00 come indicato nel ricorso; non risulta dimostrato che Sport e Salute abbia riconosciuto al calciatore un’ulteriore somma pari ad euro 1.600,00;

l’ampia liberatoria quietanzata alla quale si riferisce la Società nella memoria non risulta prodotta in giudizio; il bonifico del 12 luglio 2021 prodotto in giudizio pari a euro 1.250,00 ha, come causale, il termine “acconto” e si riferisce alla stagione 2020/2021. Il calciatore fa presente che la somma è stata conteggiata quando, nel ricorso, ha ammesso di aver ricevuto dalla società euro 5.795,00 ciò premesso, il calciatore ha confermato che il suo credito verso la Società è quello indicato nel ricorso, e cioè euro 3.355,00.

All’udienza del 21 aprile sono state ascoltate entrambe le parti in causa. In particolare, in udienza il calciatore non ha confermato di aver ricevuto alcunché da Sport e Salute dopo la pubblicazione del Decreto Sostegni.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

non essendo provato che il calciatore abbia ricevuto ulteriori riconoscimenti economici oltre a quelli indicati nel ricorso e considerato che la società ha richiesto al calciatore, e non alla CAE di intimare al calciatore, di produrre i bonifici effettuati da Sport e Salute a favore di quest’ultimo, accoglie integralmente la domanda presentata dal calciatore Renzo SPINACI, nato a Junin (Buenos Aires – Argentina) l’8 marzo 1993, di veder condannata la Società ASD San Luca a riconoscergli la somma di euro 3.355,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente ;

dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it..

Ordina alla società ASD SAN LUCA di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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