F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 304/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – Rende Calcio 1968 S.S.D. a r.l.

Decisione n. 304/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 291/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 291/CSA/2021-2022, proposto dalla società Rende Calcio 1968 S.S.D. a r.l., in data 21.04.2022 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 3.05.2022, il Dott. Alberto Urso.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Rende Calcio 1968 S.S.D. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Furina Vincenzo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022) in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone I, Rende/Calcio Biancavilla 1990 del 14.04.2022.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, abbandonato il terreno di gioco e, recatosi nei pressi della panchina della squadra ospitata, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta in coerenza con l’effettiva consistenza dei fatti occorsi.Deduce al riguardo che sarebbero ravvisabili alcune contraddizioni fra il referto arbitrale e quello dell’assistente (pure richiamato dall’arbitro) in relazione all’accaduto.

In particolare, mentre il Direttore di gara dà conto che il Furina “corre(va)” verso la panchina avversaria, l’assistente semplicemente afferma che lo stesso Furina “si avvicina(va)” alla medesima panchina. Quest’ultima versione confermerebbe del resto la reale consistenza dei fatti, essendosi effettivamente il Furina avvicinato alla panchina avversaria – e avendo ivi spinto il calciatore del Biancavilla Joof Saikou Omar - al solo fine di fare da “mediatore” evitando che un proprio compagno fosse coinvolto in situazioni sconvenienti che apparivano prospettarsi.

Ancora, mentre l’assistente indica chiaramente che il Furina avrebbe colpito “al volto” l’avversario, nessun elemento al riguardo offre il referto arbitrale.

È infine incoerente con la descrizione dell’episodio e il clima nervoso ragionevolmente riferibile allo stesso, l’affermazione presente nel rapporto dell’assistente con cui si dà conto che i due calciatori coinvolti nello scontro, all’esito del provvedimento espulsivo (anche il Joof Saikou Omar era stato infatti espulso per aver reagito al fatto colpendo il Furina con un pugno al volto) “abbandonavano il terreno di gioco senza alcuna protesta”. In realtà – deduce la reclamante – il Furina non avrebbe colpito con un pugno l’avversario, ma si sarebbe limitato a spingerlo, allorché questi stava per aggredire un altro calciatore del Rende e, a quel punto, era stato lo stesso Furina a subire in realtà l’aggressione dell’avversario. 

Alla riunione del 3 maggio 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Le censure mosse dalla società reclamante attengono all’erronea ricostruzione dell’episodio da parte del Direttore di gara e dello stesso Giudice Sportivo, invocando al riguardo anche alcuni elementi di contraddizione fra il referto arbitrale e quello dell’assistente che ha segnalato i fatti occorsi.

In senso inverso è sufficiente richiamare il valore probatorio che l’art. 61, comma 1, C.G.S. attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara, prevedendo che gli stessi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nella specie, il rapporto del Direttore di gara descrive nei seguenti termini il fatto contestato al Furina: “A gioco fermo il giocatore correva verso la panchina ospite (Biancavilla) colpendo con pugno il sig. Joof Salkou Omar. Vedi supplemento aa2”. A sua volta, il secondo assistente dell’arbitro dà conto al riguardo che “Al 46’ del II tempo il n32, in campo da titolare della società Rende, sig. Furina Vincenzo, si avvicinava alla panchina avversaria e colpiva con un pugno di media intensità il volto dell’avversario sostituito del Biancavilla, sig. Joof Saikou Omar, che reagiva colpendo anch’egli l’avversario con un colpo al volto della stessa entità. Richiamavo quindi il direttore di gara invitandolo ad espellere entrambi, i quali abbandonavano il terreno di gioco senza alcuna protesta e senza bisogno di cure mediche”.

Fra i due rapporti ufficiali, che descrivono in modo coerente e sufficientemente dettagliato il fatto, non si rilevano elementi di contraddittorietà tali da inficiarne l’attendibilità o la idoneità a rappresentare – per quanto qui di rilievo – gli elementi essenziali dell’episodio.

Ciò non solo perché l’arbitro opera un’espressa relatio al rapporto dell’assistente, richiamandolo (e dunque facendolo proprio), ma anche in ragione del fatto che le contraddizioni richiamate dalla reclamante risultano in sé irrilevanti per la ricostruzione a fini disciplinari dei fatti (i.e., “correva” anziché “si avvicinava”, rispettivamente, nel rapporto dell’arbitro e in quello dell’assistente; “colpendo con un pugno” anziché “colpiva con un pugno […] il volto”, nuovamente nel primo e nel secondo referto).

Né rileva, ancora, che l’assistente descriva il comportamento dei due calciatori, a seguito dell’episodio e dell’espulsione, in termini abbandono del terreno di gioco “senza alcuna protesta”, atteso che ciò – ancora una volta - non incide né sull’attendibilità della descrizione della condotta sanzionata, né tanto meno sul disvalore della stessa e sul suo contenuto disciplinarmente rilevante.

Allo stesso modo, in sé irrilevante ai fini di una ricostruzione del fatto diversa da quella (chiaramente, per quanto qui di rilievo) emergente dai rapporti ufficiali agli effetti dell’art. 61, comma 1, C.G.S. è l’allegazione di parte secondo cui il Furina non avrebbe colpito l’avversario essendosi limitato a spingerlo al fine di evitare un contatto fra il medesimo avversario e un compagno, subendo egli stesso, successivamente, un’aggressione da parte del giocatore avversario.

Per tali ragioni, non emergono dalle doglianze della reclamante elementi tali da giustificare una diversa ricostruzione ed inquadramento del fatto sanzionato dal Giudice Sportivo.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto e la sanzione confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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