F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 305/CSA pubblicata il 18 Maggio 2022 – sig. Alessandro Cesarini

 

Decisione n. 305/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 292/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente (relatore)

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 292/CSA/2021-2022, proposto dal sig. Alessandro Cesarini, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 287/DIV del 19/04/2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 03/05/2022, il Dr. Pasquale

Marino e udito il reclamante e il legale del sig. Cesarini Alessandro, Avv. Andrea Scalco;

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. Alessandro Cesarini. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Piacenza - Feralpi Salò del 16/4/2022, è stata inflitta al reclamante, la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 21°minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 c.2 e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, in particolare che il pallone non era a distanza di gioco, ed il ruolo di capitano ricoperto dal calciatore espulso”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, il sig. Cesarini ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta allo stesso contestata, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva, chiedendo, conseguentemente, la riduzione della squalifica a due giornate di gara o, comunque, a quella ritenuta di giustizia.

Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che sebbene il pallone non fosse a distanza di gioco per il reclamante ed il suo marcatore, gli stessi cercavano di posizionarsi per essere in condizioni più favorevoli a ricevere il prevedibile traversone da parte di un compagno di squadra del reclamante. Quest'ultimo nella foga agonistica dei movimenti avrebbe sbracciato per divincolarsi dalla marcatura dell'avversario, colpendolo involontariamente con una manata al volto.

Tale asserita dinamica dei fatti risulta smentita sia dal referto arbitrale, che utilizza la definizione "schiaffo" e non "manata" o "sbracciata" (terminologia altrove utilizzata dagli arbitri per definire la circostanza accreditata dal reclamante), sia dalle precisazioni del medesimo, audito dalla Corte.

In tale sede, il direttore di gara ha definitivamente chiarito di aver considerato "intenzionale" il colpo inferto dal reclamante al suo avversario.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”.

Alla luce di questa distinzione, e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo eccessivo.

In questo senso, dunque, e limitatamente all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

                                                                            

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

          Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce

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