DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1371 del 18.05.2022 – Delibera – GARA DEL 14/05/2022: ASD POLISPORTIVA FUTURA – ASD AQUILE MOLFETTA Reclamo proposto dalla Società: AQUILE MOLFETTA
GARA DEL 14/05/2022: ASD POLISPORTIVA FUTURA – ASD AQUILE MOLFETTA
Reclamo proposto dalla Società: AQUILE MOLFETTA
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo regolarmente proposto nel rispetto dei termini abbreviati di cui al C.U. n.166/A F.I.G.C. del 10.02.2022 dalla A.S.D. AQUILE MOLFETTA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Squillaci Alessandro, nato il 11/12/2006, in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è infondato e va respinto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Calabria risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne, alla data dell'effettuazione della gara era in possesso dell'attestato di maturità agonistica avendo ottenuto l’autorizzazione prevista dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF in data 15/12/2021 e per tale motivo aveva pieno titolo a prendere parte all’incontro in questione.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.1348 del 15/05/22 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA – A.S.D. AQUILE MOLFETTA 3 – 2 ; b) la tassa di reclamo è addebitata.