FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 274/AA del 17/05/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RIABOKIN LING MONDO NAZIONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Danil RIABOKIN, e della società L.I.N.G. MONDO NAZIONE avente oggetto la seguente condotta:

DANIL RIABOKIN calciatore richiedente il tesseramento per la società L.I.N.G. Mondo Nazione all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 11.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società L.I.N.G. Mondo Nazione, unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

L.I.N.G. MONDO NAZIONE per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Anatolii RIABOKIN in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, per conto del minore Danil RIABOKIN, e dal Sig. Francesco MEGLIO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società L.I.N.G. MONDO NAZIONE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Danil RIABOKIN, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società L.I.N.G. MONDO NAZIONE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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