F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 311/CSA pubblicata il 26 Maggio 2022 – A.S.D. ALMA SALERNO
Decisione n. 311/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 303/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 303/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. ALMA SALERNO in data 30 aprile 2022;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.1277 del 28/04/2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.05.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Alma Salerno ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Cerrone Giammarco, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 (cfr. Com. Uff. n. 1277 del 28/04/2022), in relazione alla gara Velletri Calcio a 5 – Alma Salerno del 23.04.2022 del Campionato di Serie B Calcio a 5 – Girone F, terminata con il risultato di 4-4.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il suddetto calciatore per n.4 giornate effettive di gara così motivando il provvedimento: “Perché col pallone non a distanza di gioco colpiva con un calcio al volto un calciatore avversario causandogli abbondante fuoriuscita di sangue e costringendolo ad abbandonare il gioco per essere trasportato in ospedale”.
La reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Ammette, la società reclamante, che il proprio calciatore “… ha indubbiamente commesso un fallo passibile di espulsione, con movimento scoordinato e senza la disponibilità di intervenire sul pallone” ma al riguardo sostiene che “il tutto è avvenuto a gioco in movimento e senza intenzionalità, oltretutto nel contesto di una partita in cui lo svolgimento non dava adito a situazioni di nervosismo tali da giustificare azioni e reazioni scomposte”.
Sostiene, pertanto, la società reclamante che, nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti per valutare la condotta del giocatore come violenta e volontaria, ritenendo implicitamente trattarsi di condotta meramente antisportiva.
Chiede pertanto, in via principale la riduzione della sanzione inflitta da 4 (quattro) giornate di squalifica a 2 (due) giornate di squalifica; in subordine la riduzione a 3 (tre) giornate di squalifica.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 11 maggio 2022, il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Le censure mosse dalla società reclamante – invero contenute in poche righe - attengono in sostanza alla qualificazione della condotta tenuta dal proprio tesserato e alla conseguente misura della sanzione inflitta.
La società Alma Salerno - senza entrare nel merito di quanto emerge dal rapporto arbitrale, che non contesta e nemmeno menziona - sostiene, tanto genericamente quanto apoditticamente, che la condotta del proprio calciatore nell’occorso sarebbe stata non intenzionale ma soltanto “scoordinata” e “non violenta”, senza offrire alla Corte alcun elemento di valutazione al riguardo.
Questa Corte, pertanto, nel valutare il merito del reclamo non può che attenersi a quanto emerge dagli atti ufficiali di gara - aventi valore di piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. – i quali contengono una descrizione diffusamente circostanziata del comportamento sanzionato con l’espulsione.
Risulta, infatti, nell’apposita sezione del rapporto dedicata ai provvedimenti sanzionatori, l’annotazione dell’arbitro, il quale all’8’ minuto p.t. (rinviando all’allegato referto AE2) ha espulso il predetto calciatore con la seguente motivazione: “Colpisce con tre violenti calci al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco, provocandogli una ferita sanguinante ed un malore che lo costringevano, in seguito, ad essere trasportato in ambulanza presso l’ospedale”.
Inoltre, nella sezione “Varie ed eventuali” del referto, l’arbitro ha annotato che “… Il numero 16 della soc. Velletri c5 (Sig. Montagna Maicol), al minuto 8’ del PT riceve tre calci al volto da un avversario che gli provocano una ferita sanguinante ed un malore. A seguito di ciò il calciatore è costretto ad abbandonare l’impianto di gioco in ambulanza per recarsi in ospedale”.
Infine, nella sezione del rapporto rubricata “Segnalazione Arbitro N°2” è riportato: “Al minuto 8’07’ p.t. espellevo Cerrone Giammarco, numero 11 della società ALMA SALERNO, perché, col pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con tre violenti calci al volto un calciatore avversario, nello specifico Maicol Montagna, numero 16 della società VELLETRI C5. Il colpo provocava al calciatore una copiosa fuoriuscita di sangue, costringendolo a essere trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza …”.
Sulla scorta dell’ampia descrizione testé riportata, rileva innanzitutto la volontarietà della condotta tenuta dal Cerrone, non soltanto perché così percepita e qualificata dall’arbitro, ma anche perché le modalità dell’occorso depongono al di là di ogni ragionevole dubbio in tal senso, atteso che il Cerrone “col pallone non a distanza di gioco, colpiva volontariamente con tre violenti calci al volto un calciatore avversario”; dovendosi al riguardo osservare come la triplice ripetizione, in rapida sequenza, del gesto atto ad offendere (calcio al volto) e la parte del corpo attinta dai calci, sono elementi certamente idonei a sussumere la condotta in esame nell’ambito del paradigma normativo della condotta intenzionale e violenta.
Rilevano poi le conseguenze dei calci così sferrati, i quali avendo prodotto una ferita al volto copiosamente sanguinante e poi un malore fisico, hanno determinato uno stato di definitiva incapacità dell’avversario a riprendere il giuoco, rendendo necessario trasportarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale a mezzo di un’autoambulanza (che, come si evince dal rapporto di gara, non era nemmeno presente nell’impianto sportivo). Orbene tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere – come anche ritenuto dal Giudice Sportivo - che nel caso di specie il calciatore CERRONE Giammarco abbia inteso porre in essere una condotta violenta, dunque connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S..
Sulla base di quanto precede, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte perfino benevola, atteso che: la insistente determinazione (triplice calcio) con cui è stato inferto il colpo violento all’avversario, il pallone non a distanza di gioco, la particolare vulnerabilità della parte del corpo attinta (volto) e le conseguenze fisiche subite dall’avversario che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, costituiscono tutte circostanze aggravanti che pure giustificherebbero l’applicazione dell’ultimo comma della norma citata, la quale dispone che “In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. Conclusivamente, la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Cerrone Giammarco da 4 (quattro) a 2 (due) giornate, formulata dalla Società reclamante in via principale, non può pertanto essere accolta; per quanto detto, nemmeno può essere accolta la domanda subordinata di riduzione della squalifica a 3 (tre) giornate, non essendo stata peraltro invocata, né dimostrata, la sussistenza di alcuna circostanza attenuante ai fini dell’eventuale bilanciamento ex art.15, comma 3, con le ritenute aggravanti.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. ALMA SALERNO deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce