C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 07/11/2019 – Delibera – Reclamo in proprio FUSILI Massimo – Camp. Juniores Reg. B Gir. G Gara del 22.10.2019 tra Calcio Romanese / Sesto 2012 C.U. n. 18 del CRL datato 24.10.2019

Reclamo in proprio FUSILI Massimo – Camp. Juniores Reg. B Gir. G

Gara del 22.10.2019 tra Calcio Romanese / Sesto 2012

C.U. n. 18 del CRL datato 24.10.2019

Il Tecnico, FUSILI Massimo, ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al 19.12.2019, lamentando che la sanzione è ingiusta in quanto non ha partecipato alla rissa intervenuta tra i calciatori, bensì si è prodigato per riportare la calma tra i calciatori di entrambe le squadre.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e sentito il sig. Fusili, osserva.

Dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il tecnico della Calcio Romanese, FUSILI Massimo, si è spintonato con tesserati della squadra avversaria con offese reciproche.

Pertanto, le allegazioni svolte dal FUSILI debbono essere disattese, sotto il profilo probatorio, in quanto non trovano alcun riscontro nel rapporto arbitrale.

La squalifica comminata all'allenatore reclamante risulta congrua in relazione alla gravità del comportamento descritto nel rapporto arbitrale e pertanto merita di essere confermata.

Per quanto sopra esposto e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello

 

RIGETTA

 

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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