C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/11/2019 – Delibera – Reclamo società U.S.D. PAGAZZANESE Camp. Juniores Prov. Gir. D Gara del 26.10.2019 tra Calcense / Pagazzanese C.U. n. 16 della Delegazione di Bergamo datato 31.10.2019

 

Reclamo società U.S.D. PAGAZZANESE Camp. Juniores Prov.   Gir. D

Gara del 26.10.2019 tra Calcense / Pagazzanese 

C.U. n. 16 della Delegazione di Bergamo datato 31.10.2019

La società U.S.D. PAGAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione dell'ammenda di Euro 90,00 per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva quanto segue.

Dal rapporto di gara è emerso come dal 10° minuto del primo tempo e per tutto il secondo tempo, circa quindici sostenitori della Pagazzanese, insultavano il direttore di gara ripetutamente ad ogni decisione, urlando insulti e minacce.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Pagazzanese, esattamente identificati dall'arbitro, debba essere sanzionato, confermando la decisione del GS.

Per tale motivo

RIGETTA

il reclamo e conferma l'ammenda di Euro 90,00 a carico della società.

Dispone l’addebito della relativa tassa.

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