C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 05/12/2019 – Delibera – Reclamo società POL. D. ORATORIO DI STEZZANO – Camp. 2° Categoria Gir. C Gara del 3.11.2019 tra Pol. D. Oratorio di Stezzano / Uso Zanica C.U. n. 18 della Delegazione di Bergamo datato 14.11.2019

Reclamo società POL. D. ORATORIO DI STEZZANO - Camp. 2° Categoria Gir. C

Gara del 3.11.2019 tra Pol. D. Oratorio di Stezzano / Uso Zanica

C.U. n. 18 della Delegazione di Bergamo datato 14.11.2019

La società POL. D. ORATORIO DI STEZZANO ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della gara conseguito sul campo nonostante la U.S.O. Zanica abbia nel corso della gara sostituito n. 6 calciatori anziché i 5 consentiti dal regolamento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esperiti gli incombenti di rito, osserva.

Il reclamo deve trovare accoglimento posto che la norma in questione, a parere di questa Corte, non lascia spazio ad interpretazioni tanto che le sostituzioni dei calciatori durante la gara non possono superare il n. di 5.

Per quanto sopra considerato e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

ACCOGLIE

il reclamo proposto, modifica il risultato ottenuto sul campo, con il risultato di 3 a 0 a favore della Pol. D. Oratorio di Stezzano e dispone l’accredito della relativa tassa.

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