C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 05/12/2019 – Delibera – Reclamo società FCD BULGARO Camp. Giovanissimi Prov. U14 Gir. A Gara del 9.11.2019 tra Bulgaro / Libertas S. Bartolomeo C.U. n. 20 della delegazione di Como datato 14.11.2019

 

Reclamo società FCD BULGARO Camp. Giovanissimi Prov. U14 Gir. A

Gara del 9.11.2019 tra Bulgaro / Libertas S. Bartolomeo

C.U. n. 20 della delegazione di Como datato 14.11.2019

La società BULGARO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. BOCCONCELLO Juri fino al 9.12.2019 per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. La reclamante chiede l'annullamento o la riduzione della stessa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva. Il reclamo proposto dalla società Bulgaro è inammissibile; ai sensi dell'art. 137 comma 3 lettera B del CGS, non sono impugnabili i reclami con inibizione per i dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese.

Tanto premesso e ritenuto Questa corte Sportiva Territoriale dichiara

                                                      INAMMISSIBILE

 il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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