C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 14/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 2 ottobre 2019 a carico di RUSSO Salvatore, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 5, dell’Art. 10 e dell’Art. 46, comma 6, del CGS, per aver disputato nelle file della SOLBIATESEINSUBRIA, senza averne titolo, la gara del campionato Juniores Regionale Fascia A Lombardia Stagione Sportiva 2018/2019 del 15.9.2018 tra UNION VILLA CASSANO/SOLBIATESEINSUBRIA.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 2 ottobre 2019 a carico di

RUSSO Salvatore, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 5, dell’Art. 10 e dell’Art. 46, comma 6, del CGS, per aver disputato nelle file della SOLBIATESEINSUBRIA, senza averne titolo, la gara del campionato Juniores Regionale Fascia A Lombardia Stagione Sportiva 2018/2019 del 15.9.2018 tra UNION VILLA CASSANO/SOLBIATESEINSUBRIA.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 7.11.2019 il deferito non è comparso nonostante regolare convocazione a mezzo raccomandata;

- preso atto che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare a RUSSO Salvatore una giornata di squalifica;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore RUSSO Salvatore ha preso parte alla gara del campionato Juniores Regionale Fascia A Lombardia Stagione Sportiva 2018/2019 disputata in data 15.9.2018 tra UNION VILLA CASSANO/SLBIATESEINSUBRIA, senza averne titolo.

Da ciò discende chiaramente la violazione degli articoli di cui al deferimento con conseguente responsabilità del calciatore.

Tenuto conto dei parametri utilizzati da codesto Tribunale ed in uniformità degli stessi, tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

condanna

RUSSO Salvatore ad una giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza.

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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