C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 11 ottobre 2019 a carico di ZABULICA SEBASTIAN IONUT, giovane calciatore classe 2006, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui agli artt. 4 e 32 in relazione all’art. 40 comma 6 NOIF, per aver in data 20.07.2019, in occasione della richiesta di tesseramento con la società F.C. Leonessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera; F.C. LEONESSA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 6, comma 2, del CGS nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 11 ottobre 2019 a carico di

ZABULICA SEBASTIAN IONUT, giovane calciatore classe 2006, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui agli artt. 4 e 32 in relazione all’art. 40 comma 6 NOIF, per aver in data 20.07.2019, in occasione della richiesta di tesseramento con la società F.C. Leonessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

F.C. LEONESSA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 6, comma 2, del CGS nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 11ottobre 2019 ed esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che alla riunione del 21.11.2019 comparivano il sig. Filippini Giorgio legale rappresentante della società F.C. Leonessa e il rappresentante della Procura Federale Avv. Fabio Esposito;

-rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare, in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell’atto di deferimento:

- mesi 3 di squalifica per il calciatore ZABULICA SEBASTIAN IONUT

- € 500,00 di ammenda per la società F.C. LEONESSA;

-rilevato che il legale rappresentante della società chiedeva l’assoluzione per non aver commesso il fatto e/o per assenza di violazione delle norme contestate, non essendoci né colpa né dolo.

Osserva

il deferito è un giovane calciatore di soli anni 13, essendo nato il 28.10.2006, il quale dichiarava verbalmente - evidentemente mal interpretando quanto richiesto anche in ragione proprio della giovane età - di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera.

Si deve quindi mandare assolto sia il giovane calciatore sia la società F.C. LEONESSA essendo comunque parte lesa, nella fattispecie, in quanto tratta in inganno dalla dichiarazione del giovane calciatore.

PQM

ASSOLVE i deferiti ZABULICA SEBASTIAN IONUT e F.C. LEONESSA e manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it