C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 settembre 2019 a carico di ALETTI Andrea, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 5 del CGS e dell’Art. 61, commi 1 e 6 NOIF per aver sottoscritto la distinta della gara PESCAROLO/CANOTTIERI BALDESIO del Campionato di II Categoria – Girone J – tenutasi in data 9.9.2019 in qualità di dirigente accompagnatore della ASD CANOTTIERI BALDESIO in cui era stato impiegato il calciatore ELIDORO Alessandro, che non aveva titolo a partecipare alla predetta gara.;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 9 settembre 2019 a carico di

ALETTI Andrea, per   violazione dell’Art. 1 bis, comma 5 del CGS e dell’Art. 61, commi 1 e 6 NOIF per aver sottoscritto la distinta della gara PESCAROLO/CANOTTIERI BALDESIO del Campionato di II Categoria - Girone J - tenutasi in data 9.9.2019 in qualità di dirigente accompagnatore della ASD CANOTTIERI BALDESIO in cui era stato impiegato il calciatore ELIDORO Alessandro, che non aveva titolo a partecipare alla predetta gara.;

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 11.11.2019 nessuno è comparso per il deferito;

- rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al sig. ALETTI Andrea quindici giorni di inibizione da scontarsi nel caso in cui si tesseri nuovamente per la FIGC;

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente la responsabilità del deferito che, in qualità di dirigente accompagnatore della ASD CANOTTIERI BALDESIO, ha sottoscritto la distinta di gara, indicata in epigrafe, in cui compariva nelle file di quest’ultima il calciatore ELIDORO Alessandro che non aveva titolo per partecipare alla predetta gara.

Tale comportamento integra la violazione del combinato disposto dell’Art. 1 bis, comma 5 del CGS e dell’Art. 61, commi 1 e 6 NOIF.

PQM

condanna ALETTI Andrea a 15 giorni di inibizione da scontarsi all’atto in cui si tesseri nuovamente per la FIGC.

 Manda la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale.

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