C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 05/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 28 ottobre 2019 a carico di BONARI Daniele, all’epoca dei fatti tesserato per la SSD Ausonia 1931, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1, in relazione all’Art. 10 comma 1 del CGS per aver indebitamente svolto nella stagione 2017/2018 attività di intermediazione e di proselitismo volta al trasferimento di alcuni giovani calciatori dalla SSD Ausonia 1931 alla FCD Enotria 1908; BERGOMI Matteo, all’epoca dei fatti tesserato per la SSD Ausonia 1931, per violazione dell’Art. 1 bis comma 1, in relazione all’Art. 10 comma 1 del CGS per aver indebitamente svolto nella stagione 2017/2018 attività di intermediazione e di proselitismo volta al trasferimento di alcuni giovani calciatori dalla SSD Ausonia 1931 alla FCD Enotria 1908; SSD Ausonia 1931, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4 comma 2 del CGS in ordine alle violazioni ascritte ai deferiti Bergomi e Bonari.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 28 ottobre 2019 a carico di

BONARI Daniele, all'epoca dei fatti tesserato per la SSD Ausonia 1931, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1, in relazione all'Art. 10 comma 1 del CGS per aver indebitamente svolto nella stagione 2017/2018 attività di intermediazione e di proselitismo volta al trasferimento di alcuni giovani calciatori dalla SSD Ausonia 1931 alla FCD Enotria 1908;

BERGOMI Matteo, all'epoca dei fatti tesserato per la SSD Ausonia 1931, per violazione dell'Art. 1 bis comma 1, in relazione all'Art. 10 comma 1 del CGS per aver indebitamente svolto nella stagione 2017/2018 attività di intermediazione e di proselitismo volta al trasferimento di alcuni giovani calciatori dalla SSD Ausonia 1931 alla FCD Enotria 1908;

SSD Ausonia 1931, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'Art. 4 comma 2 del CGS in ordine alle violazioni ascritte ai deferiti Bergomi e Bonari.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 28 ottobre 2019 ed esperiti gli incombenti di rito, lette le memorie depositate;

- preso atto che alla riunione del 28.11.2019 sono comparsi i deferiti, Bergomi e Bonari, i quali hanno dichiarato di non aver posto in essere alcuna attività di proselitismo, bensì che i genitori dei giovani calciatori hanno deciso per quale società tesserare i propri figli in maniera del tutto autonoma, dopo che gli stessi avevano chiarito di non condividere i progetti organizzativi e formativi della SSD Ausonia 1931 per la stagione sportiva che stava per iniziare;

- preso atto che la SSD Ausonia 1931, oltre ad eccepire in via preliminare la tardività del deferimento, sosteneva di non essere responsabile nemmeno oggettivamente dell'operato dei due dirigenti sopra menzionati che avevano agito a proprio danno e quindi in palese conflitto di interesse e quindi di essere parte lesa dal loro operato;

-Rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare, in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell’atto di deferimento:

- a BONARI Daniele ed a BERGOMI Matteo mesi tre di inibizione;

- alla società SSD AUSONIA 1931 Euro 300,00 di ammenda;

- rilevato altresì che i deferiti chiedevano di essere assolti per non aver commesso il fatto e/o per non aver violato le norme contestate nell'atto di deferimento;

Osserva

dall'istruttoria compiuta dalla Procura Federale emerge che i deferiti hanno violato i principi di correttezza e probità di cui all'Art. 1 bis del CGS ora Art. 4 comma 1 del CGS in quanto hanno posto in essere condotte non corrette in merito alla posizione da loro ricoperta all'interno della società SSD Ausonia 1931 tanto che alcuni calciatori della SSD Ausonia si sono poi tesserati per l'ENOTRIA alla quale il Bergomi era approdato nel corso della stagione sportiva successiva.

Come sottolineato dalla Procura Federale gli stessi deferiti hanno seppure implicitamente ammesso tale comportamento non regolamentare, seppur posto in essere in buona fede e nell'interesse di far svolgere ai giovani calciatori una corretta e giusta attività sportiva.

La SSD Ausonia 1931 non può essere certamente responsabile del comportamento ascritto ai propri tessarati infedeli, essendo lei parte lesa del loro operato e come tale non imputabile a titolo di responsabilità oggettiva.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale del CRL

CONDANNA

BONARI Daniele a mesi due di inibizione e BERGOMI Matteo a mesi tre di inibizione;

ASSOLVE

la SSD AUSONIA 1931.

Manda la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

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