C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 09/01/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 10 ottobre 2019 a carico di GUERRIERO Marco, all’epoca dei fatti tesserato per la GS VILLAGUARDIA, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS – previgente – in relazione all’Art. 39 lett. e) del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto si tesserava con la qualifica di dirigente svolgendo di fatto l’attività di allenatore; TETTAMANTI Giovanna, all’epoca dei fatti Presidente della GS VILLAGUARDIA, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS – previgente – in relazione all’Art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto affidava la conduzione tecnica della prima squadra al sig. Guerriero che non aveva le previste abilitazioni allo svolgimento di tale ruolo; GS VILLAGUARDIA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex Art. 4, comma 1, CGS – previgente – in relazione alle condotte di cui sopra.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 10 ottobre 2019 a carico di

GUERRIERO Marco, all’epoca dei fatti tesserato per la GS VILLAGUARDIA, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS – previgente – in relazione all'Art. 39 lett. e) del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto si tesserava con la qualifica di dirigente svolgendo di fatto l'attività di allenatore;

TETTAMANTI Giovanna, all'epoca dei fatti Presidente della GS VILLAGUARDIA, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS – previgente – in relazione all'Art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto affidava la conduzione tecnica della prima squadra al sig. Guerriero che non aveva le previste abilitazioni allo svolgimento di tale ruolo;

GS VILLAGUARDIA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex Art. 4, comma 1, CGS – previgente – in relazione alle condotte di cui sopra.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito,

- preso atto che all’udienza fissata per il giorno 7 gennaio 2020, i deferiti hanno concordato con il rappresentante della Procura l’applicazione delle sanzioni ex Art. 127 CGS – (prima art 23 CGS) nei seguenti termini:

per GUERRIERO Marco 40 giorni di inibizione,

per TETTAMANTI Giovanna 2 mesi di inibizione,

per la GS VILLAGUARDIA Euro 400,00 di ammenda.

Osserva

dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità del deferito, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione; esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 127 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

APPLICA

GUERRIERO Marco 40 giorni di inibizione;

TETTAMANTI Giovanna, 2 mesi di inibizione;

GS VILLAGUARDIA Euro 400,00 di ammenda.

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