C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 12/09/2019 – Delibera – gara del 7/ 9/2019 ORCEANA CALCIO – REAL MILANO

gara del 7/ 9/2019 ORCEANA CALCIO - REAL MILANO

Dagli atti di gara risulta che al 30º del 1º tempo è stato ammonito il calciatore Sig. Saresini Christian nato il 31/12/2003 della società Orceana calcio.

All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato attivamente alla gara col nº 2 tuttavia alla data della gara non risulta TESSERATO per la società in questione.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.

Visti gli articoli 4, 10, 65 del CGS.

P.Q.S.

DELIBERA

a) di comminare alla Società Orceana calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 80,00 così a) determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatore non tesserato.

b) di inibire per fino al 9-10-2019 il dirigente responsabile della società Orceana calcio Signor Gorlani Renato.

c) si dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it