C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 19/09/2019 – Delibera – gara del 8/ 9/2019 FENEGRO – AVC VOGHERESE 1919

gara del 8/ 9/2019 FENEGRO - AVC VOGHERESE 1919 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 12 del 12-9-2019 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società ASD AVC Vogherese .

Si dà atto che con nota pec in data 12-9-2019 ore 09,28 la segreteria di questo GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società in oggetto la data fissata per la pronuncia;

Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " nel corso del 2º tempo.." con solo tre calciatori " cosiddetti giovani ; pertanto chiede a carico della società Polisportiva Fenegrò l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Polisportiva Fenegrò, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Gatto Manuel nato il 6-11-2001; nº 2 Curci Andrea nato il 28-8-1999; nº 3 Mirko Barlusconi nato il 14-6-2000 e nº 11 Compagnone Andrea nato il 16-1-1999.

Al 19º del 1º tempo ha sostituito il calciatore nº º 3 Mirko Barlusconi nato il 14-6-2000 col nº 14 Curci Alessandro nato il 2 -7 -1996 (da questo momento pur avendo sul terreno di giuoco tre calciatori "giovani" non aveva più sul terreno di gioco il calciatore nato dall'anno 2000 in poi); solamente al 24º minuto del 1º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Compagnone Andrea nato il 16-1-1999 col nº 19 Rollo Christian nato il 21 -4 -2000; Quindi effettivamente dal 19º al24º del 1º tempo la società Polisportiva Fenegrò ha violato la vigente normativa.

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº 1 crl del 4 -7-19 Punto 3.2.18. A/1 lett b) pag. 36 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, che le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

- 1 calciatore nato dal 01.01.1999

- 1 calciatore nato dal 01.01.2000

- 1 calciatore nato dal 01.01.2001

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:

  • espulsione dal campo;
  • casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

La società Polisportiva Fenegrò ha inviato controdeduzioni (che peraltro non risultano trasmesse alla controparte ai sensi dell'articolo 49 comma 4 del CGS) e pur ammettendo". l'errore banale nel quale siamo incappati " tuttavia ritiene tale errore ininfluente per l'esito della gara e ne attribuisce la causa ad un grave infortunio subito nella circostanza da un proprio calciatore che con l'ambulanza ha dovuto essere trasportato al pronto soccorso.

Pur comprendendo che lo stato di tensione dovuto al grave infortunio subito dal calciatore della società Fenegrò ha in qualche misura potuto portare alla commissione dell'errore nelle sostituzioni tuttavia non è possibile considerare tale infrazione ininfluente o motivo di giustificazione; infatti la sopra riportata normativa è chiara e tassativa.

Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Polisportiva Fenegrò la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

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