C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 19/09/2019 – Delibera – RITIRO DAL CAMPIONATO DELLA SOCIETÀ FERRERA ERBOGNONE .
RITIRO DAL CAMPIONATO DELLA SOCIETÀ FERRERA ERBOGNONE .
Con nota del 16/9/2019 la Società Ferrerra Erbognone, ha comunicato la decisone di ritirarsi dal campionato di Promozione.
Dato atto che la società in questione come da CU nº 12 del 12-9-2019 ha già rinunciato alla disputa della gara della prima giornata di campionato.
Rilevato che l'Art. 53 delle Noif : "Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato" prevede che: comma 3 "Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.", comma 8 "Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate".
Dato atto che la sanzione prevista per la prima rinuncia, come pubblicato sul CU Nº 1 del 1-7-2019 (pag 48) è pari ad Euro 600,00, occorre sanzionare la società per un importo superiore e congruo.
P.Q.S.
DELIBERA
-di comminare alla società Ferrera Erbognone l'ammenda di Euro 5.400,00.
-di dare atto che le gare in precedenza disputate dalla società non hanno valore per la classifica.