C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 26/09/2019 – Delibera – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 14/ 9/2019 LUMEZZANE VGZ ASD – FEMMINILE TABIAGO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 14/ 9/2019 LUMEZZANE VGZ ASD - FEMMINILE TABIAGO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 13 del 19.9.2019 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società ASDF Femminile Tabiago.

Infatti la società citata con mail non certificata in data 15-9-2019 ore 12,35, inviata all'ufficio affari generali di questo CR e successivamente con mail non certificata in data 16-9-2019 ore 10,14 e con ulteriore mail non certificata in data 16-9-2019 ore 12,12 ha inviato preannuncio di ricorso con allegate motivazioni e copia, tuttavia in buona parte illeggibile, soprattutto con riferimento all'indirizzo della controparte, della raccomandata nº15294920634-8 inviata alla società controparte. Successivamente con raccomandata in data 18-9-2019 ore 12,08, ha inviato le motivazioni del ricorso.

Il ricorso è quindi improcedibile perché privo della prova dell'invio del preannuncio alla controparte.

Dagli atti di gara risulta tuttavia che la gara si è svolta irregolarmente avendo impiegato attivamente alla gara due calciatrici non aventi titolo in ragione della età.

Infatti la società Lumezzane ha schierato le calciatrici nº 3 Rendoglio Debora nata il 14-12-1999; al 14º del 1º tempo ha sostituito la calciatrice nº 8 con la calciatrice nº 14 Gandelli Giorgia nata il 2-9-1998.

Il regolamento del campionato femminile under 19, come pubblicato sul CU del CR Lombardia nº 1 del 4-7-2019, punto A/11 lett. B) pag 61 infatti dispone: "Alle gare del Campionato Femminile Juniores Under 19 possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1º gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14º anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici "fuori quota", nate 1 dal 1º gennaio 2000. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.".

La società Lumezzane non ha inviato controdeduzioni.

Visti gli articoli 139, 49 e 67 del CGS.

PQM

DELIBERA

a) di dichiarare improcedibile il reclamo presentato dalla Femminile Tabiago calcio disponendo che la relativa tassa reclamo venga addebitata, se non versata;

b) di comminare alla società Lumezzane la sanzione della perdita della gara per 0-3.

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