C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 26/09/2019 – Delibera – gara del 14/ 9/2019 ISPRA CALCIO – SOLBIATESE CALCIO 1911
gara del 14/ 9/2019 ISPRA CALCIO - SOLBIATESE CALCIO 1911 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 13 del 19-9-2019 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società ASD Ispra calcio.
Dato atto che con nota a mezzo mail pec in data 23-9-2019 la segreteria di questo GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Con il ricorso la citata società sostiene che la società Solbiatese ha violato la normativa vigente avendo impiegato sul terreno di giuoco il calciatore Pedron Messina Lorenzo che, come da CU nº 49 del 11-4-2019,risulta qualificato per cinque gare e per il quale pende un residuo di tre gare di squalifica da scontare: pertanto chiede a carico della società Solbiatese l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Solbiatese, ha fatto partecipare alla gara col nº 7 il calciatore Pedron Messina Lorenzo nato il 9-12-2004 il quale effettivamente come da CU nº 49 del11-4-2019, risulta qualificato per cinque gare riportata a seguito della gara del 7-4-2019 Aldini -Ispra 13^ gara di ritorno, delle quali quindi solamente due scontate nella 14^ e 15^ gara di ritorno dello scorso campionato e conseguentemente con un residuo di tre gare di squalifica da scontare.
La società Solbiatese ha fatto pervenire proprie controdeduzioni e con le medesime vuole sottolineare che (a seguito di delucidazioni chieste ad una Delegazione provinciale) la società ha avuto " il via libera a mandare in campo il ragazzo in quanto la squalifica fu maturata nella scorsa stagione in altra società nella categoria giovanissimi under 15, il residuo doveva essere scontato da lui arrivato presso una nuova società esclusivamente nelle partite ufficiali della prima squadra, come poi accaduto, pertanto poteva scendere in campo nella nuova categoria allievi under 16".
Ora la questione è normata dall'articolo 21 del CGS ed in particolare con i commi:
2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto al comma 6. .omissis ..
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.
7. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica, abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Beretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 5.
Inoltre l'articolo 4 del CGS al terzo comma dispone chiaramente che "3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. .."
Peraltro non può essere invocato a motivo di giustificazione il fatto di aver interpellato terzi in merito alla citata norma: è la società che decide l'utilizzo del calciatore e tale decisione non può che essere che ritenuta del tutto autonoma e soggettiva.
Inoltre va rilevato che il citato calciatore Pedron Messina Lorenzo è nato il 9-12-2004 pertanto alla data della gara in oggetto aveva l'età di anni 14 mesi 9 e giorni 5 pertanto non aveva anagraficamente compiuto il 15º anno di età come previsto e disposto dal CU nº 1 del 4-7-2019 del CRL punto 3.2.18 A/3 lett b) pag.40. per poter partecipare ai campionati di Prima Categoria.
Quindi effettivamente la società Solbiatese ha violato la vigente normativa
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Solbiatese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) di comminare alla società Solbiatese l'ammenda di 80,00.
c) di squalificare per una ulteriore giornata il calciatore Pedron Messina Lorenzo della società Solbiatese.
d) di inibire fino al 23-10-19 il dirigente accompagnatore della società Solbiatese signor Parisi Vincenzo .
e) di accreditare la tassa reclamo, se versata.