C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 03/10/2019 – Delibera – gara del 22/ 9/2019 COLNAGHESE – POLISPORTIVA ORATORIO 2B
gara del 22/ 9/2019 COLNAGHESE - POLISPORTIVA ORATORIO 2B Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 14 del 26.9.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Colnaghese.
Si dà atto che con mail pec in data 27-9-2019 ore 10,00 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia.
Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare la calciatrice Mauri Ilaria nata il 24-2-1987, in posizione irregolare in quanto squalificata come da CU del CRL nº 55 del 3-5-2019.
Infatti tale calciatrice essendo stata espulsa nella gara Pol. Monterosso - ASD Real Robbiate del 1-5-2019 risulta squalificato per una gara come da CU sopracitato e tale sanzione, residuo della scorsa stagione, doveva essere scontata nel presente campionato.
Dagli atti d'ufficio non risulta che tale sanzione sia stata scontata.
Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società Pol Oratorio 2B ha utilizzato la calciatrice citata nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 3.
Pertanto la calciatrice in questione non aveva titolo a partecipare alla gara.
La società Pol oratorio 2B non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Visti gli artt.10 del CGS.
DELIBERA
In accoglimento del ricorso come sopra proposto:
a) di comminare alla società Pol oratorio 2B la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; nonché l'ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
b) di squalificare la calciatrice Mauri Ilaria della società Pol oratorio 2B per una ulteriore gara;
c) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 30/10/2019 il dirigente accompagnatore sig. Forzatti Alessandra della società Pol oratorio 2B;
d) si dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.