F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 148/TFN – SD del 27 Maggio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. . 6455/304 pf21-22/GC/gb del 1 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Cristian Anelli e Federico Gentile – Reg. Prot. 107/TFN-SD

Decisione/0148/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0107/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 19 maggio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6455/304 pf21-22/GC/gb del 1 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Cristian Anelli e Federico Gentile, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 1.03.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1. - il sig. Ninni Corda, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società US 1913 Seregno Calcio Srl per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1, 28 co. 1 e 39 co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui all’art. 14 co. 1 lett. n) stesso codice, per aver nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021 posto in essere, anche con il contributo concorsuale dei calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile, reiterate condotte antisportive e minatorie nei confronti di taluni calciatori della società US 1913 Seregno Calcio Srl tali da aver suscitato in costoro e, per l’effetto, più in generale nell’intero gruppo squadra un diffuso e perdurante sentimento di prostrazione psicologica e finanche di timore per la propria incolumità fisica. E così più in particolare, per aver: i) introdotto nelle quotidiane sedute di allenamento della prima squadra, che abitualmente seguiva in prima persona, la pratica di una sorta di “palla a mano” condotta con le regole proprie del “calcio fiorentino” in cui, quindi, era lecito e consentito il ricorso a qualsivoglia condotta di gioco violenta, nonché, finanche ammesso il poter prendere a calci e pugni il proprio avversario (al punto che in alcune occasioni taluni calciatori sono svenuti in campo o hanno terminato l’allenamento con le spalle lussate). E ancora in tale contesto, ovvero durante lo svolgimento di siffatti “particolari” allenamenti, per aver provveduto, ora, a proferire continue intimidazioni e minacce anche di percosse fisiche nei confronti di quanti si fossero astenuti dal tenere le richieste condotte violente, ora, ad escludere costoro dalle successive sedute di allenamento costringendoli ad allenamenti individuali da svolgersi in fasce orarie variabili tra le ore 6 e le ore 7 del mattino; ii) istigato durante lo svolgimento delle gare di campionato i calciatori del US 1913 Seregno Calcio Srl a tenere in campo atteggiamenti di estrema aggressività verso gli avversari e gli ufficiali di gara allo scopo di intimorirli e ciò mediante l’uso ripetuto di frasi ed espressioni volgari e minatorie (del tipo: “avete rotto il cazzo”, “non avete ancora capito”, “questa è l’ultima partita che fai”) rivolte all’indirizzo dei calciatori stessi, ora, mediante urla e grida propalate dagli spalti degli impianti sportivi da cui seguiva la disputa delle diverse gare, ora, raggiungendo telefonicamente la squadra (e parlando alla stessa in modalità “viva voce”), durante le fasi di intervallo tra il primo e il secondo tempo delle varie gare, sulla utenza telefonica mobile in uso al calciatore Federico Gentile; iii) rivolto, in data 12.11.21 e dopo essersi recato in compagnia dei calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile nonché di due altri soggetti allo stato non meglio identificati presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl con la pretesa di poter dirigere il quotidiano allenamento della prima squadra, all’indirizzo del dott. Romeo Sotiri, Vice Presidente della Società, che era al momento intervenuto in loco al fine di dissuaderlo dal proprio intento e per richiamarlo al rispetto dei ruoli, le seguenti gravi minacce verbali e offese discriminatorie: <Tu non comandi a casa mia, verme schifoso. Io faccio fuori te e la tua famiglia. Albanese di merda. Noi gli albanesi li mangiamo vivi. La guerra è appena iniziata. Io so dove trovarti. Fai fatica a respirare. Stai rubando i soldi del Presidente>;

2. - il sig. Cristian Anelli all’epoca dei fatti calciatore “professionista” tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1, 28 co. 1 e 38 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui all’art. 14 co. 1 lett. n) stesso codice anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC Lega Pro, per aver: i) durante la corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021, in concorso con Federico Gentile e Ninni Corda del quale ultimo era “uomo di fiducia” (tanto da essere stato tesserato per il US 1913 Seregno Calcio Srl proprio su richiesta e indicazione dello stesso Corda) al pari del primo, tenuto e assunto ripetutamente condotte e atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori e finanche violenti nei confronti di taluni dei propri compagni di squadra in modo, per il tramite, da adiuvare il Corda a poter esercitare/mantenere la squadra tutta in uno stato di costante “pressione psicologica”. In tale contesto, più in particolare, per aver durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo della gara Seregno vs Virtus Verona disputata in data 20.10.21 e dopo che il Corda aveva raggiunto telefonicamente la squadra sull’utenza telefonica mobile in uso al calciatore Federico Gentile per imporre la sostituzione dei calciatori Mattia Scognamiglio e Sabino Signorile, aggredito fisicamente entrambi costoro con ripetute spinte, nonché, nell’occorso, finito anche per schiaffeggiare, tirare i capelli e colpire con una bottiglia al petto il predetto Scognamiglio; ii) in data 12.11.21 e dopo essersi recato presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl in compagnia di Ninni Corda e Federico Gentile nonché di due altri soggetti allo stato non meglio identificati, rivolto all’indirizzo del sig. Romeo Sotiri, Vice Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, che al momento era preso in una accesa discussione proprio con il Corda attesa la pervicace pretesa di questi di poter dirigere l’allenamento della prima squadra, le seguenti gravi minacce verbali e offese discriminatorie: “Questa guerra è appena iniziata, io sono uno zingaro e gli albanesi li mangio. Devi stare molto attento a quello che fai”, nonché, proferito all’indirizzo del compagno di squadra Ermanno Fumagalli le seguenti testuali minacce: “Ti vengo a prendere fino a casa. Saluta tuo figlio”; iii) deciso deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati) di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla propria Società di appartenenza;

3. - il sig. Federico Gentile all’epoca dei fatti calciatore “professionista” tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl per rispondere della violazione degli artt. 4 co. 1 e 39 co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, per aver: i) durante la corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021, in concorso con Cristian Anelli e Ninni Corda del quale ultimo era “uomo di fiducia” (tanto da essere stato tesserato per il Seregno proprio su indicazione e richiesta dello stesso Corda) al pari del primo, tenuto ripetutamente condotte gravemente antisportive e finanche atteggiamenti intimidatori nei confronti di taluni dei propri compagni di squadra in modo, per il tramite, da adiuvare il Corda a poter esercitare/mantenere la squadra tutta in uno stato di costante “pressione psicologica”. In tale contesto, in particolare, per essersi reso disponibile ad essere raggiunto telefonicamente dal Corda sulla propria utenza telefonica mobile durante la fase di intervallo tra il primo e il secondo tempo delle varie gare di campionato disputate dal US 1913 Seregno Calcio Srl onde consentire allo stesso di poter “in viva voce”, non solo, interloquire con la squadra al fine di impartire disposizioni tecnicotattiche, ma anche e soprattutto, proferire minacce verbali e offese di ogni genere nei confronti di coloro che egli avesse ritenuto non aver tenuto in campo una condotta di gara sufficientemente aggressiva nei confronti, tanto, degli avversari, quanto, degli ufficiali di gara di turno; ii) deciso deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati) di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla propria Società di appartenenza.

La fase istruttoria

In data 26/11/2021 la Procura Federale, a seguito di un esposto della società US Seregno Calcio 1913 Srl del 23.11.2021, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 304pf21-22 avente ad oggetto “Comportamenti antiregolamentari posti in essere dal direttore generale Ninni Corda e dai calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile della società US Seregno Calcio 1913 Srl”.

Nel citato esposto si portavano all’attenzione dell’Organo inquirente alcuni comportamenti asseritamente violenti e, comunque, antiregolamentari che sarebbero stati posti in essere dal Direttore Generale della Società, sig. Ninni Corda, e dai calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile nell’ambito dell’attività sportiva. La Procura Federale, visto l’ampio risalto dato dai giornali e dai media a quanto accaduto in seno al Seregno, sviluppava la propria attività istruttoria mediante l’acquisizione agli atti del foglio di censimento della società US 1913 Seregno Calcio Srl, dei dati relativi al tesseramento dei calciatori interessati e del Direttore Generale Corda, di molti articoli di stampa e di alcuni file video relativi a servizi giornalistici andati in onda su Sky Sport24 e su Rai Sport. Provvedeva poi all’audizione di alcuni tesserati del Seregno fra i quali il Dott. Romeo Sotiri, Vice Presidente della Società ascoltato in due distinte occasioni, e i calciatori Matteo Scognamiglio, Martino Borghese, Ermanno Fumagalli, Gioacchino Galeotafiore, Andrea Invernizzi, Marco Rossi, il tecnico Alberto Mariani e il Team Manager Andrea Pacitto.

Nel frattempo veniva riunito al procedimento in oggetto altro procedimento, recante il n. 323pf21-22 e avente oggetto pressoché identico, aperto dalla Procura Federale successivamente, sulla base dei molti articoli di stampa apparsi sui quotidiani anche nei giorni successivi all’apertura del procedimento 304pf21-22.

All’esito dell’attività istruttoria l’Organo inquirente notificava ai sigg.ri Corda, Anelli e Gentile la comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano agli stessi contestati i comportamenti e le violazioni poi confluiti nell’atto di deferimento. La comunicazione di conclusione delle indagini veniva anche notificata alla società US 1913 Seregno Calcio Srl essendo stata ravvisata la responsabilità oggettiva della stessa ex art, 6, comma 2, del CGS. Nel mentre quest’ultima raggiungeva, con la Procura Federale, un accordo per la definizione anticipata del procedimento ex art. 126 CGS, i sigg.ri Anelli e Gentile chiedevano di essere auditi ma, convocati per ben due volte, non si presentavano comunicando all’Ufficio una generica e non documentata impossibilità a presenziare. Nessuna richiesta o attività veniva posta in essere dal Corda.

L’Organo requirente provvedeva quindi, con atto del giorno 1.03.2022, a deferire innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Corda, Anelli e Gentile muovendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale e la pronuncia interlocutoria

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 24.03.2022.

Depositavano memorie difensive tutti i deferiti e, in particolare, il sig. Ninni Corda si costituiva al solo fine di eccepire la mancata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini e del deferimento in quanto la Procura Federale aveva provveduto mediante comunicazione alla pec del Seregno in data successiva al suo licenziamento in tronco, avvenuto con raccomandata del 29.11.2021, mentre gli atti avrebbero ben potuti essere notificati al suo indirizzo di residenza.

La difesa del sig. Cristian Anelli eccepiva, a sua volta una pretesa violazione del diritto di difesa, fondata sul fatto che la Procura Federale aveva omesso di depositare nel fascicolo del deferimento una chat, cui partecipavano i tesserati del Seregno, e il contenuto del fascicolo 323pf21-22 aperto e quindi riunito al fascicolo 304pf21-22. Eccepiva poi la nullità o invalidità del deferimento per la mancata formale contestazione, agli incolpati, dell’associazione ex art. 17 CGS pur avendo sostenuto, nel capo di incolpazione che essi agivano “in concorso”, nonché la carenza di competenza e di giurisdizione del TFN Sezione Disciplinare in quanto le violazioni contestate All’anelli, calciatore professionista, avrebbero avuto carattere contrattuale e quindi sarebbero state tutt’al più di competenza del Collegio Arbitrale della Lega Pro se non del Giudice del Lavoro. Nel merito, dopo una breve ricostruzione dei fatti, contestava quanto ascrittogli dalla Procura Federale e concludeva in via preliminare per la declaratoria di invalidità o nullità del procedimento o per la sua retrocessione all’Ufficio inquirente, nel merito per il proscioglimento o, in subordine, per l’applicazione di una sanzione minima ed equa con l’applicazione delle esimenti/ attenuanti generiche. L’Anelli produceva anche alcuni documenti e le dichiarazioni spontanee del sig. Lorenzo Magnana, calciatore del Seregno, e del sig. Roberto Cau, allenatore in seconda della medesima Società.

La difesa del sig. Federico Gentile, a sua volta, produceva la copia del contratto che legava il Gentile al Seregno, la copia dell’accordo collettivo 2011-2015 e sollevava, anch’essa, eccezioni preliminari identiche a quelle articolate dalla difesa del sig. Anelli. Nel merito, concludeva per il proscioglimento o, in subordine, l’irrogazione della sanzione minima.

All’udienza del 24.03.2022 erano presenti: il Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Gaetano Aita nell’interesse del sig. Ninni Corda, l’avv. Alessandro Calcagno per il sig. e l’avv. Alessio Centanaro per il sig. Federico Gentile.

Il Presidente, alla luce dell’eccezione formulata nell’interesse del sig. Ninni Corda, circa la mancata notifica allo stesso dell’avviso di conclusione delle indagini, chiedeva al rappresentante della Procura Federale di voler chiarire la questione avente carattere preliminare. A seguito dell’intervento dell’avv. Liberati e della replica dell’avv. Aita, permanendo incertezza circa la notifica degli atti al sig. Corda, il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria di cui si riporta testualmente la parte dispositiva: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, interlocutoriamente pronunciando, ... P.Q.M.

- Dispone lo stralcio della posizione del sig. Ninni Corda dal presente procedimento; - Restituisce copia degli atti del presente procedimento alla Procura Federale, rimessa in termini a tale fine, perché proceda alla comunicazione di conclusione delle indagini, con qualunque mezzo consentito dall’ordinamento giuridico italiano, e per l’eventuale prosieguo del procedimento; - Dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti dei sigg.ri Cristian Anelli e Federico Gentile ”. Veniva quindi fissata l’udienza del 19.05.2022 per la prosecuzione. In data 12.04.2022 la Procura Federale, in merito alle eccezioni formulate dai deferiti circa il mancato deposito agli atti del giudizio di una conversazione chat allegata al verbale di audizione del sig. Sotiri e circa il contenuto del fascicolo 323pf21-22, poi riunito a quello recante il n. 304pf21-22, depositava agli atti del giudizio una breve memoria accompagnata da copia integrale della chat e del contenuto del fascicolo 323pf21-22.

Prima dell’udienza del 19.05.2022 la Procura Federale depositava poi accordi raggiunti con i deferiti sigg.ri Anelli e Gentile ex art. 127 CGS per la definizione della sanzione su richiesta.

Il dibattimento

All’udienza del 19 maggio 2022, presenti il Sostituto Procuratore avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale nonché l’avv. Alessandro Calcagno nell’interesse del sig. Cristian Anelli e l’avv. Alessio Centanaro per il sig. Federico Gentile, il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio al fine di valutare gli accordi raggiunti ex art. 127 CGS. All’esito della Camera di Consiglio il Presidente del Tribunale comunicava alle parti che il Collegio, dopo un’attenta analisi delle proposte di accordo, aveva rilevato la non sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione per la dichiarazione di efficacia degli stessi.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava quindi la parola al Sostituto Procuratore avv. Avagliano il quale, riportatosi agli atti, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Cristian Anelli giorni 75 (settantacinque) di squalifica, sig. Federico Gentile giorni 37 (trentasette) di qualifica. Prendeva poi la parola l’avv. Alessandro Calcagno, nell’interesse del sig. Cristian Anelli, il quale, richiamata l’eccezione preliminare sollevata nella propria memoria difensiva circa l’incompletezza della documentazione del fascicolo trasmesso dalla Procura Federale per l’assenza “ab origine” della chat di cui si è detto e del contenuto del fascicolo 323pf21-22, illustrava le proprie tesi difensive e chiedeva l’integrale accoglimento delle richieste formulate. Infine interveniva l’avv. Alessio Centanaro, nell’interesse del sig. Federico Gentile, il quale si associava all’eccezione sollevata dall’avv. Calcagno e, nel merito, si riportava integralmente ai propri scritti difensivi chiedendo anch’egli l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità disciplinare dei deferiti sigg.ri Cristian Anelli e Federico Gentile nei limiti di cui nel prosieguo.

In primo luogo il Tribunale reputa opportuno sgombrare il campo dalle eccezioni preliminari avanzate dai due deferiti.

La prima, ossia la pretesa lesione del diritto di difesa provocata dalla Procura Federale per non aver inserito nel fascicolo del procedimento la copia della chat intrattenuta fra loro dai tesserati dell’US 1913 Seregno Calcio e il contenuto del fascicolo 323pf21-22, risulta, ad avviso del Collegio, destituita di giuridico fondamento. In particolare, in merito alla chat, se è pur vero che sussisteva l’obbligo, in capo alla Procura Federale, di allegarla al fascicolo del procedimento in quanto del contenuto della stessa ha fatto menzione il dott. Romeo Sotiri (vice Presidente e medico sociale del Seregno) nella sua audizione del 17.12.2021, consegnandone copia cartacea, in quella sede, ai Collaboratori della Procura, non potendosi di certo ipotizzare la facoltà dell’Organo inquirente/requirente nell’allegazione al fascicolo del procedimento dei documenti a sua esclusiva discrezione, è altrettanto vero, al di là della circostanza che la stessa è stata prodotta in atti dalla Procura in data 12 aprile e quindi oltre un mese prima dell’udienza di discussione, dando così modo ai deferiti di poter controdedurre in merito, che la stessa non ha mai costituito elemento fondante degli addebiti mossi ai deferiti, il suo contenuto non ha rilievo alcuno e, quel che più conta, il contenuto stesso era noto ai sigg.ri Cristian Anelli e Federico Gentile da sempre in quanto entrambi erano tra i partecipanti alla chat stessa e avevano quindi la possibilità di rileggerla e consultarla.

In merito, poi, al contenuto del fascicolo 323pf21-22, aperto dalla Procura Federale, per errore evidente, in data 2.12.2021, ovverosia dopo solo sei giorni dall’apertura del procedimento 304pf21-22, sulla base di articoli di stampa, al di là del fatto che il contenuto specifico dello stesso è stato prodotto in atti dalla Procura in data 12 aprile e quindi oltre un mese prima dell’udienza di discussione, lo stesso risulta riunito a quello aperto per primo in virtù di provvedimento del Procuratore federale in data 6.12.2021, a soli quattro giorni dalla sua apertura e il suo contenuto risulta essere costituito da una raccolta di articoli di stampa senza che sia stato posto in essere alcun atto di indagine.

Va quindi disattesa la prima eccezione relativa alla pretesa violazione del diritto di difesa.

Identica sorte debbono seguire le altre due eccezioni posto che la mancata contestazione ai deferiti e, incidentalmente, al sig. Corda dell’elemento associativo ex art. 17 CGS non può certo condurre ad affermare la nullità o l’invalidità del deferimento ma solo ad affermare l’insussistenza di detta ipotesi accusatoria, peraltro non contestata dalla Procura Federale, in mancanza di un vincolo associativo permanente nel tempo ma in presenza di un occasionale concorso nell’esecuzione dell’illecito. Da ultimo, con riguardo all’invocata incompetenza di questo Organo giudicante a pronunciarsi su quanto contestato ai due calciatori professionisti per violazioni di norme contrattuali e dell’art. 13 dell’Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, sia sufficiente osservare come questo Tribunale sia competente a giudicare su qualsiasi tipo di violazione purché la stessa, come nella fattispecie, abbia rilevanza disciplinare senza, per questo, invadere il campo giuslavoristico o quello del Collegio Arbitrale della Lega Pro ai quali vengono demandati altri profili di violazioni contrattuali.

Ritiene poi il Collegio che, nel merito, le incolpazioni contestate dalla Procura Federale trovino puntuale riscontro negli atti sia pure sotto diverso profilo normativo.

I Calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile, per quanto risulta agli atti del giudizio in quanto confermato univocamente da tutti i tesserati auditi dalla Procura Federale, fungevano da “scorta” del Direttore Generale sig. Ninni Corda e ne erano il “braccio operativo”, sia in campo che negli spogliatoi in assenza di questi, operando con insulti e minacce e, in particolare L’Anelli, anche con aggressioni fisiche. Gli stessi erano stati tesserati per il Seregno dallo stesso Corda che li aveva già avuti come calciatori per altre società dove egli stesso aveva militato in vari ruoli.

Circa il comportamento tenuto Dall’Anelli durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo della gara Seregno vs Virtus Verona disputata in data 20.10.21, allorquando, dopo che il Direttore Generale Corda aveva raggiunto telefonicamente la squadra sull’utenza telefonica mobile in uso al calciatore Federico Gentile per imporre la sostituzione dei calciatori Mattia Scognamiglio e Sabino Signorile, aveva aggredito fisicamente entrambi costoro con ripetute spinte, nonché, nell’occorso, finito anche per schiaffeggiare, tirare i capelli e colpire con una bottiglia al petto il predetto Scognamiglio. Ci sono agli atti precise e univoche testimonianze dei calciatori Scognamiglio, Fumagalli, Galeotafiore e Rossi che hanno assistito personalmente all’episodio violento nel mentre il Team Manager Pacitto, il calciatore Borghese e l’allenatore Mariani ne riferiscono “de relato”.

Ancora, con riferimento al comportamento dell’Anelli in data 12.11.21 che, dopo essersi recato presso il Centro Sportivo di Cesano Maderno in uso alla società US 1913 Seregno Calcio Srl in compagnia di Ninni Corda e Federico Gentile. nonché di due altri soggetti non meglio identificati, rivolgeva all’indirizzo del sig. Romeo Sotiri, Vice Presidente della società US 1913 Seregno Calcio Srl, gravi minacce verbali e offese ai limiti del discriminatorio. Valgano le testimonianze dello stesso Vice Presidente Sotiri, che su questo episodio e su altro ha anche sporto denuncia ai Carabinieri di Seregno in data 13.11.2021, dei calciatori Scognamiglio, Borghese e Rossi e del Team Manager Pacitto. Sul punto va inoltre osservato che la frase addebitata nell’atto di deferimento all’Anelli non integra, ad avviso di questo Tribunale, l’ipotesi di cui all’art. 28, comma 1, del CGS, stante il mero utilizzo della parola “albanese”, senza che ciò, comunque, ne possa attenuare la gravità.

Sempre con riguardo all’Anelli, circa le gravissime minacce proferite sempre in data 12.11.2021 nei confronti del compagno di squadra Ermanno Fumagalli e dei suoi familiari, si vedano le circostanziate testimonianze di quest’ultimo, che il giorno successivo sporgeva denuncia ai Carabinieri di Seregno, del Vice Presidente Sotiri, e dei calciatori Borghese, Galeotafiore, Invernizzi e Rossi. Relativamente a quest’ultimo episodio e all’aggressione dei calciatori Mattia Scognamiglio e Sabino Signorile, la Procura Federale ha depositato in atti anche due servizi televisivi dove il Fumagalli e il Signorile confermano quanto accaduto loro e descrivono il clima all’interno della loro Società di appartenenza.

Altrettanto provato è poi quanto accaduto il giorno 11.11.2021 allorquando Cristian Anelli e Federico Gentile decidevano, deliberatamente e in assenza di cause impeditive (malattie e/o infortuni accertati), di non partecipare alle sedute di allenamento della squadra in programma per le giornate del 11.11.21 e 12.11.21 presso l’impianto di Cesano Maderno cercando altresì di convincere i loro compagni a fare altrettanto, diffondendo notizie infondate circa il mancato pagamento degli emolumenti in scadenza. Sul punto hanno riferito il Vice Presidente Sotiri, il Team Manager Pacitto, e i calciatori Borghese, Fumagalli e Rossi. Al sig. Federico Gentile vengono poi attribuiti, praticamente da tutti gli auditi, atteggiamenti intimidatori nei confronti dei compagni di squadra, sia pure privi di violenza fisica, e la sua presenza in tutti gli episodi di cui sin qui si è detto, peraltro certamente attiva in occasione dell’episodio dell’11.11.2021, unitamente alla circostanza che fosse lui, in alternativa al Pacitto, il tramite del Corda per comunicare con gli spogliatoi durante l’intervallo fra il primo e il secondo tempo delle gare. Ciò conferma il suo ruolo di “braccio operativo” del Direttore Generale per gli aspetti meno nobili della vicenda.

Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale tiene a evidenziare come l’ipotesi di accordo ex art. 127 CGS posto alla sua attenzione dalle parti non abbia trovato consenso per mancanza del requisito essenziale dell’afflittività. Al di là, infatti, della tenuità delle sanzioni così come proposte (giorni 50 di squalifica per il sig. Anelli e giorni 25 per il sig. Gentile) se solo si consideri che all’Anelli era stata contestata la violazione del comma 1 dell’art. 28 del CGS che prevede, come sanzione edittale, la squalifica per dieci giornate di gara, sulla congruità delle quali non si era comunque d’accordo, si ritiene che quanto proposto, ove approvato, avrebbe violato irrimediabilmente il principio dell’afflittività della sanzione. Infatti l’udienza si è tenuta il 19 maggio 2022 e cioè in data successiva al termine del campionato di Serie “C”, con la conseguenza che l’eventuale dichiarazione d’efficacia dell’accordo avrebbe comportato che entrambi i calciatori avrebbero scontato la squalifica in periodo di ferie e comunque in un periodo in cui non si disputano competizioni ufficiali. Ugualmente dicasi per le sanzioni richiesta dalla Procura Federale in udienza che aumentavano di un terzo quelle di cui agli accordi con il medesimo risultato di risultare anch’esse non afflittive.

Pertanto, fatti i dovuti distinguo, come in precedenza evidenziato, fra le condotte poste in essere dal sig. Anelli, di certa e acclarata gravità, e quelle contestate al sig. Gentile, certamente meno gravi, si ritiene di provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Cristian Anelli, giornate 8 (otto) di squalifica, da scontare in gare ufficiali della prima squadra nella prima stagione sportiva utile;

- per il sig. Federico Gentile, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontare in gare ufficiali della prima squadra nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 maggio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 27 maggio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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