C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 21/11/2019 – Delibera – gara del 5/11/2019 REAL E NON SOLO – TRAVAGLIATO CALCIO 5

gara del 5/11/2019 REAL E NON SOLO - TRAVAGLIATO CALCIO 5

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.21 del 4-11-2019 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni di merito a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società ASD Travagliato calcio a5.

Dato atto che con fax in data 12-11-2019 ore 15,23 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Con il ricorso dettagliato e regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società Real e Non Solo, nella gara in oggetto, ha schierato il calciatore Priolo Damiano in posizione irregolare in quanto squalificato.

Premesso che come da CU nº 413 del 23 aprile 2019 del Comitato regionale Sicilia, il calciatore Priolo Damiano ha preso parte alla gara Sicilia - Concordia Futsal del 20-4-2019, 13^ gara di ritorno (ultima di campionato) venendo espulso e quindi squalificato per una gara. Tale squalifica, residuo della passata stagione, va quindi scontata nel campionato della corrente stagione.

La società Travagliato, con i motivi di reclamo, dato atto che il calciatore Priolo Damiano deve scontare residuo di squalifica della passata stagione, segnala che tale calciatore non è presente in distinta nella prima gara di campionato (24-9-19) ma alla data il calciatore non risulta tesserato; nella seconda gara di campionato (4-10-19) è presente in distinta ma alla data il calciatore non risulta ancora tesserato tuttavia come da CU nº16 del CRL la società risulta sanzionata per analogo motivo; la terza gara di campionato come da CU nº 17 del CRL viene rinviata; nella quarta gara di campionato (17-10-19) è presente in distinta (risulta ora tesserato a far tempo dal 7-10-2019) viene espulso e come da CU nº 18 del CRL del 24-10-2019, squalificato per una gara. In tal modo, sostiene la reclamante, non avendo quindi mai scontato la precedente squalifica irrogata dal CR Sicilia deve ora scontate due giornate di squalifica.

Nella quinta gara di campionato (22-10-19) il calciatore non è presente in distinta scontando una delle due gare di squalifica a suo carico, mentre infine nella gara oggetto del ricorso il calciatore è presente in distinta quindi in posizione irregolare. Per tal motivo chiede a carico della controparte la sanzione della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore Priolo Damiano ha partecipato alla gara in questione essendo presente in distinta col nº 1.

Tale calciatore, gravato del residuo di una giornata di squalifica irrogata dal CR Sicilia come da CU 413 del 23 aprile 2019 (come peraltro confermato dal CR Sicilia con mail del 11-11-2019) risultando formalmente tesserato per la Società Real e Non Solo a far tempo dal 7-10-2019 avrebbe quindi dovuto scontare tale residuo di squalifica la prima gara utile a far tempo dal tesseramento cosa che non è avvenuta infatti risulta aver partecipato alla gara Rovato - Real e Non Solo del 17-10-2019 ove peraltro veniva espulso e quindi regolarmente sanzionato con la squalifica per una gara.

Pertanto il calciatore citato a seguito di quest'ultimo provvedimento risulta gravato di squalifica per il residuo della passata stagione agonistica e per il provvedimento del CU del CRL nº 18 del 24-10-2019: di queste risulta scontata una giornata di squalifica nella gara del 22-10-2019 Real e Non Solo - San Paolo D'Argon mentre come su indicato ha partecipato alla gara in oggetto quindi in posizione irregolare.

La società Real e Non Solo a mezzo mail non certificata in data 8-11-2019 ore 16,00 ha fatto pervenire proprie considerazioni tuttavia tale nota risulta sottoscritta da persona che a far tempo dal 31-10-2019 risulta dimissionario pertanto non è ammessa agli atti di gara.

Inoltre la società Real e Non Solo a mezzo mail certificata in data 14-11-2019 ore 19,31 ha fatto pervenire proprie considerazioni tuttavia tale nota risulta inviata da "La presidenza della società Real e Non Solo" siglata da persona che come da comunicato nº 16 del 10-10-2019 risulta inibita fino al 27-11-2019 e pertanto ai sensi dell'art. 9 comma 2 del CGS non può rappresentare la società di appartenenza: conseguentemente la citata nota non può essere presa in esame.

Con l'occasione vale la pena di ricordare che l'articolo 4 del CGS al terzo comma dispone chiaramente che "3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.".

Ed inoltre è altresì il caso di ricordare che comunque non può essere invocato a motivo di giustificazione il fatto di aver interpellato terzi in merito alla posizione dei calciatori ed al loro impiego: è compito e prerogativa della società di verificare lo stato dei propri tesserati e di conseguenza deciderne l'utilizzo: tale decisione non può che essere che ritenuta del tutto autonoma e soggettiva.

Il ricorso è quindi fondato.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Real e Non Solo la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 6.

b) di comminare alla società Real e Non Solo l'ammenda di Euro 100,00.

c) di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Priolo Damiano della società Real e Non Solo.

d) di inibire fino al 18-12-19 il dirigente accompagnatore della società Real e Non Solo, signor Tassoni Gianpaolo.

e) di accreditare la tassa reclamo, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it