C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 28/11/2019 – Delibera – gara del 17/11/2019 RIOZZESE – MONTEROSSO

gara del 17/11/2019 RIOZZESE - MONTEROSSO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n 22 del 21/11/2019 questo Giudice ha deciso di riservarsi decisioni a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società Riozzese.

Infatti la società citata con mail certificata in data 17/11/2019 ora 23.07 ha inviato alla segreteria dell'ufficio di giustizia sportiva del settore giovanile scolastico e con mail certificata alla controparte, il preannuncio di ricorso.

Successivamente con pec in data 18/11/2019 ore 11.13 la ricorrente ad integrazione "reclamo" ha inviato copia della e-mail trasmessa alla controparte e copia delle distinte di gara.

Il ricorso è inammissibile perchè privo delle motivazioni.

Dagli atti di gara risulta che la stessa si è svolta in modo irregolare avendo la società Pol. Monterosso impiegato attivamente delle calciatrici non aventi titolo in regione dell'età.

Infatti la società Pol. Monterosso ha schierato le calciatrici FerrariMarina n 5 (5/5/2006), Busi Sharon n 9 (31/3/2006), Minnei Viola n 10(24/12/2006), Baronchelli Anya n 6(7/12/2005), Il regolamento del campionato Under 17 Femminile come pubblicato sul C.U. n 1 del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. in data 2/7/2019 prevede la partecipazione alle gare, calciatrici che anteriormente al 1 gennaio dell'anno in cui inizia la stagione sportiva abbiano compiuto anagraficamente il 14 anno di età ovvero nate nel 2004 e che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 16 anno ovvero nate nel 2003.Altresi possono partecipare calciatrici dopo che hanno compiuto il 14 anno (nate nel 2005 e 2006).Per l'inosservanza di tali disposizioni il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione della perdita della gara.

La società Pol Monterosso non ha inviato controdeduzioni.

Visti gli articoli 139,49 e 67 del CGS.

PQM

DELIBERA

a) di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società Riozzese disponendo che la tassa reclamo venga addebitata se non versata.

b) di comminare alla società Pol. Monterosso la sanzione della perdita della gara per (0-3)

c) di inibire fino al 24/12/2019 il dirigente responsabile Zanga Yuri per avere consentito l'accesso al terreno di gioco a tesserati non aventi titolo.

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