C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 19/12/2019 – Delibera – gara del 1/12/2019 FORNOVO S.GIOVANNI – BELLUSCO 1947

gara del 1/12/2019 FORNOVO S.GIOVANNI - BELLUSCO 1947

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 25 del 5.12.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Asd Fornovo San Giovanni.

Dato atto che con nota pec in data 10-12-2019 ore 13,29 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;

Con il ricorso, la citata società sostiene che la società Bellusco ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni per " ..dal 21º al 25º del 2º tempo.." con solo 2 calciatori "giovani"; pertanto chiede a carico della società citata l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Bellusco, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Calamita Luca nato il22-4-97; nº 5 Misani Tommaso nato il 17-1-97 e nº 11 Panceri Luigi nato il 4-10-98.

Al 21º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 5 Misani Tommaso nato il 17-1-97 col nº 20 Galati Salvatore nato il 30-5-1996 ( da questo momento non aveva più sul terreno di gioco i due calciatori nato dall'anno 1997 in poi );.

Al 25º minuto del 2º tempo ha poi sostituito il calciatore nº 4 Stucchi Federico nato nell'anno 96 col nº 16 Confalonieri Simone nato il 17 -5 -1997.

Quindi effettivamente dal 21º al 25º del 2º tempo la società Bellusco ha violato la vigente normativa in quanto in tale periodo è rimasta con un solo calciatore nato nell'anno 1997 anziché con i due previsti..

Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2019), con C.U. nº1 crl del 5 -7-19 Punto 3.2.18. A/3 lett b) pag. 40 e segg.

il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2019-20, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

- 2 calciatori nati dal 01.01.1997 e

- 1 calciatore nato dal 01.01.1998

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di:

 " espulsione dal campo;

" casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite;

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Dato atto che la società Bellusco non ha inviato deduzioni.

A seguito della palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 10 del C.G.S.

PQM

DELIBERA

a) di comminare alla Società Bellusco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.

b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.

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