C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 16/01/2020 – Delibera – gara del 20/12/2019 CALCIO A 5 VIGEVANO – COMETA S.D.
gara del 20/12/2019 CALCIO A 5 VIGEVANO - COMETA S.D.
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 29 del 9-1-2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società AS Cometa.
Dato atto che la società Cometa C5 con nota a mezzo mail pec in data 21-12-2019 ore 12,22 ha preannunciato ricorso; che con nota a mezzo mail pec in data 23-12-2019 ore 09,53 invia motivazioni del ricorso in ordine alla gara di calcio a 5 serie D girone A tra: ASD Vigevano C5 e Cometa SD.
Dato atto che con mail pec in data 9-1-2020 ore 15,02 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia;
Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che al 29º del secondo tempo veniva ammonito il calciatore Esposito Giuseppe della società Vigevano il quale veniva nuovamente ammonito poco dopo ma per errore arbitrale il calciatore non veniva espulso continuando la gara fino al termine dei minuti di recupero. Per tal motivo rilevando l'errore chiede la ripetizione della gara.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che quanto sostenuto dalla ricorrente corrisponde al vero infatti l'arbitro col rapporto di gara e sentito in merito segnala l'errore commesso.
La società Vigevano non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
PQM
DELIBERA
- di disporre la ripetizione della gara a cura del CR Lombardia.
- di squalificare per due gare il calciatore Esposito Giuseppe della società Vigevano, per doppia ammonizione e per violazione dell'articolo quattro comma uno del CGS in quanto ben avrebbe potuto all'atto della seconda ammonizione collaborare col direttore di gara avvertendolo dell'errore per la mancata espulsione ed in tal modo evitando le conseguenze del caso.
- di accreditare la tassa reclamo, se versata.