C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 16/01/2020 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 27 novembre 2019 a carico di JIMMY RAMIRO CEREZO CAMARGO, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui agli artt. 2, 4 e 32 in relazione all’art. 40 comma 6 NOIF, per aver in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD ABANELLA MILANO dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera; La società A.S.D. ABANELLA MILANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 6, comma 2, del CGS nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 27 novembre 2019 a carico di JIMMY RAMIRO CEREZO CAMARGO, per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e norme federali di cui agli artt. 2, 4 e 32 in relazione all’art. 40 comma 6 NOIF, per aver in occasione della richiesta di tesseramento con la società ASD ABANELLA MILANO dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera; La società A.S.D. ABANELLA MILANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 6, comma 2, del CGS nell’interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, letto l'atto di deferimento datato 27 novembre 2019 ed esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che alla riunione del 09.01.2020 comparivano il sig. Aloisio Giovanni legale rappresentante della società A.S.D. Abanella Milano e il rappresentante della Procura Federale Avv. Fabio Esposito. Nessuno compariva per il sig. Jimmy Ramiro Cerezo Camargo -rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare, in ordine ai fatti ed alle violazioni contestate nell’atto di deferimento: - mesi 3 di squalifica per il calciatore JIMMY RAMIRO CEREZO CAMARGO; - € 500,00 di ammenda per la società A.S.D. ABANELLA MILANO; -rilevato che il legale rappresentante della società chiedeva l’assoluzione per non aver commesso il fatto e/o per assenza di violazione delle norme contestate, non essendoci né colpa né dolo. Osserva dall’istruttoria esperita è emerso documentalmente come il calciatore Jimmy Ramiro Cerezo Camirgo, prima di firmare il modulo del tesseramento, abbia affermato di non essere mai stato tesserato per una Federazione estera. Circostanza successivamente rilevatasi falsa. Pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale CONDANNA - JIMMY RAMIRO CEREZO CAMARGO a 1 MESE di squalifica da scontarsi dal momento del nuovo tesseramento. Per quanto concerne invece la socieà A.S.D. Abanella Milano, deferita per responsabilità oggettiva, si deve rilevare come la falsa dichiarazione sia avvenuta in un momento antecedente al tesseramento e nell’assoluta impossibilità da parte della società stessa di poter effettuare qualsivoglia verifica, non potendo far altro che prendere atto di quanto dichiarato dal calciatore che, al rilascio della dichiarazione, non era nemmeno tesserato per la società. Si deve quindi mandare assolta la A.S.D. ABANELLA MILANO essendo comunque parte lesa, nella fattispecie, in quanto tratta in inganno dalla dichiarazione del calciatore PQM ASSOLVE la società A.S.D. ABANELLA MILANO e manda alla Segreteria del Tribunale Federale Territoriale di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione della stessa sul Comunicato Ufficiale

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