C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 23/01/2020 – Delibera – Reclamo CS.C. COSTAMASNAGA Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 08.12.2019 tra C.S.C. Costamasnaga / ASD Olimpiagrenta C.U. n. 28 del CRL datato 19.12.2019

Reclamo CS.C. COSTAMASNAGA Camp. 1° Categoria Gir. D

Gara del 08.12.2019 tra C.S.C. Costamasnaga / ASD Olimpiagrenta

C.U. n. 28 del CRL datato 19.12.2019

La società C.S.C. COSTAMASNAGA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, rigettando il ricorso del C.S.C. COSTAMASNAGA, ha deliberato di omologare la gara ed il risultato conseguito sul terreno di gioco (Costamasnaga 1 - Olimpiagrenta 2), perché la Olimpiagrenta  aveva rispettato la normativa che regolamenta l’obbligo di impiego di giovani calciatori (Art. 34 NOIF e C.U. n.1 L.N.D. del 01/07/2019), lamentando la sussistenza della violazione delle predetta normativa da parte della  Olimpiagrenta con la richiesta di comminare a quest’ultima la sanzione della perdita della gara per 0-3.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, esaminate le controdeduzioni della ASD Olimpiagrenta osserva.

Il provvedimento del GS è corretto e merita di essere confermato.

Infatti, dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che la società Olimpiagrenta nel corso di tutta la gara ha effettivamente impiegato i giovani calciatori nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

All’inizio della gara aveva in campo il numero minimo di giovani calciatori previsti dalla predetta normativa ed anche nell’effettuare le sostituzioni ha mantenuto tale numero minimo di calciatori.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

RIGETTA

Il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.

 

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