C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 23/01/2020 – Delibera – Reclamo USD ATLETICO CHIUDUNO GRUMELLESE Gara del 07/12/2019 tra Atletico Chiuduno Grumellese / Mantova 1911 Camp. Giovanissimi Regionali Under 15 élite Gir. B C.U. n. 27 del CRL datato 12.12.2019

Reclamo USD ATLETICO CHIUDUNO GRUMELLESE            

Gara del 07/12/2019 tra Atletico Chiuduno Grumellese / Mantova 1911

Camp. Giovanissimi Regionali Under 15 élite Gir. B

C.U. n. 27 del CRL datato 12.12.2019

La società USD ATLETICO CHIUDUNO GRUMELLESE   ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 200,00 e la sanzione della disputa di due gare a porte chiuse  per il comportamento discriminatorio tenuto dai propri tifosi nei confronti dell'arbitro e la squalifica del tesserato ZERBINI Marco Angelo sino all'11.03.2020 per omessa tutela nei confronti dell'arbitro, sostenendo che i propri tifosi non avevano proferito frasi discriminatorie nei confronti del Direttore di gara e che il comportamento tenuto dallo ZERBINI non era in alcun modo censurabile in quanto non sarebbe, a loro dire, dovuto intervenire a fine gara in quanto l'arbitro si stava tranquillamente avviando verso la sua autovettura.

La reclamante chiedeva una riduzione delle sanzioni comminate dal G. S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova, emerge in modo chiaro e inconfutabile che i tifosi, in maggior parte genitori dei calciatori offendevano gravemente e con frasi discriminatorie il direttore di gara, sino a seguirlo al parcheggio per poi minacciarlo e strattonarlo. Per quanto concerne il tesserato ZERBINI Marco che incrociava l'arbitro nel parcheggio nei pressi della sua autovettura, non interveniva neppure dopo la richiesta di aiuto del direttore di gara.

Tali comportamenti meritano di essere censurati e le relative sanzioni del GS confermate.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa, se non ancora versata.

 

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