C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 06/02/2020 – Delibera – Reclamo società U.S. MARCALLESE Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 12/01/2020 tra Vela / Marcallese C.U. n. 22 della Delegazione di Milano datato 16/01/2020

Reclamo società U.S. MARCALLESE   Camp. 2° Categoria Gir. Q

Gara del 12/01/2020 tra Vela / Marcallese

C.U. n. 22 della Delegazione di Milano datato 16/01/2020

La società U.S. MARCALLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il giocatore GHELFI Lorenzo per 10 (dieci) giornate, chiedendo la riduzione della pena in quanto, a detta del reclamante, il comportamento del giocatore, pur se gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara, non deve essere considerato discriminatorio dal punto di vista razziale.

La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva:

letto il referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, appare evidente ed incontestabile che il calciatore GHELFI Lorenzo abbia offeso platealmente l'arbitro ed abbia pronunciato in maniera inequivocabile una frase discriminatoria, configurando i presupposti di cui all'art. 28 1° comma C.G.S.

Tenuto conto della condotta tenuta dal calciatore GHELFI Lorenzo, la sanzione comminata dal GS non merita alcuna mitigazione e risulta congrua.

Tanto premesso e ritenuto la Corte di Appello

RESPINGE

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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