C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 20/02/2020 – Delibera – Reclamo società A.C.D. ATLETICO BORGO – Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 26/01/2020 tra Atletico Miradolo / Atletico Borgo C.U. n. 30 della Delegazione di Lodi datato 06/02/2020

Reclamo società A.C.D. ATLETICO BORGO - Camp. 3° Categoria Gir. B

Gara del 26/01/2020 tra Atletico Miradolo / Atletico Borgo

C.U. n. 30 della Delegazione di Lodi datato 06/02/2020

La società A.C.D. ATLETICO BORGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha sanzionato la reclamante con la perdita della gara per 3-0 a favore della società ASD Atletico Miradolo, oltre ad ammenda di € 100,00 per una rissa di cui si sono resi protagonisti i propri tesserati e l'ammenda di € 150,00 per l'invasione di campo posta in atto da un gruppo di sostenitori che scavalcavano la recinzione danneggiandola e, di fatto, ponendo termine all'incontro. Il GS squalificava altresì, GOLIA Salvatore, RIZZO Giuseppe, BOSATRA Umberto e LUPI Filippo per tre giornate per aver partecipato attivamente alla rissa.

La Corte di Appello Territoriale preso atto che la A.C.D. Atletico Borgo ha proposto reclamo nei termini, osserva.

Il reclamo avverso la sanzione della perdita della gara per 3-0 a favore della società Atletico Mirandola è inammissibile in quanto non è stato inviato alla controparte nei termini e con la modalità previsti dall'art. 76 commi 2 e 3 CGS.

Per quanto concerne le ammende e le squalifiche comminate ai calciatori indicati in epigrafe il reclamo non può essere accolto. Infatti, come affermato dall'arbitro nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, emerge senza ombra di dubbio che i calciatori GOLIA Salvatore, RIZZO Giuseppe, BOSATRA Umberto e LUPI Filippo hanno partecipato alla rissa a causa della quale è stata interrotta la gara unitamente al verificarsi di un'invasione da parte del pubblico della società reclamante sul terreno di gioco. A fronte di ciò le sanzioni comminate dal GS alla società ed ai calciatori si ritengono congrue in relazione agli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte per fatti di gravità analoghi.

Tanto premesso e ritenuto la Corte di Appello Territoriale dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto avverso la sanzione della perdita della gara e per il resto rigetta il reclamo proposto avverso le ammende e le squalifiche dei calciatori di cui in epigrafe. Dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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